Illegittimità del ricorso per cassazione per motivi generici e reiterativi (Cass. pen. Sez. 7 n. 11840 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, risultando non specifici ma solo apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. L’inammissibilità per genericità postula la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ex art. 591 comma 1 lettera c) cod. proc. pen. In tema di determinazione della pena, l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre quando viene irrogata una pena al di sotto della media edittale è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di furto pluriaggravato ex artt. 625 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, con i quali si lamentavano vizi di motivazione e violazioni di legge in punto di riconducibilità del fatto all’imputato, mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose, giudizio di comparazione tra circostanze e determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i cinque motivi di ricorso, rilevandone la comune natura apparente e non specifica. Il primo motivo, relativo all’attribuibilità del fatto, è stato dichiarato inammissibile in quanto fondato su censure che riproponevano pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale. Il principio richiamato impone di ritenere inammissibili i motivi non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016.
Il secondo motivo, concernente lo stato di necessità, è stato ritenuto generico poiché riproponeva argomenti già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con motivazione immune da vizi logici. La mancanza di specificità è stata desunta dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, con conseguente inammissibilità ex art. 591, primo comma, lettera c), cod. proc. pen.
Il terzo motivo, riguardante l’aggravante della violenza sulle cose, è risultato reiterativo di argomentazioni in fatto già valutate e smentite dalla Corte di appello. La Corte ha inoltre precisato che l’evocazione del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., essendo solo subordinata all’esclusione dell’aggravante, non era rilevante, dal momento che detto proscioglimento non è possibile per il furto pluriaggravato e non vi era stato motivo di appello sul punto.
Il quarto motivo, sulla comparazione tra circostanze, è stato dichiarato generico perché basato su mere petizioni di principio che non affrontavano la motivazione offerta dal giudice di appello, tanto più che la recidiva riconosciuta all’imputato era preclusiva dell’invocata prevalenza delle attenuanti. Il quinto motivo, sulla determinazione della pena, è risultato generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello aveva dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda a sostegno della scelta sanzionatoria.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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