Rapina impropria e violenza finalizzata all’impunità (Cass. pen. Sez. 2 n. 17395 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità del reato di rapina impropria è sufficiente che tra la condotta di sottrazione e l’uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l’unitarietà dell’azione, essendo la reazione violenta finalizzata a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l’impunità. La reazione violenta successiva alla sottrazione, posta in essere per consolidare il possesso della refurtiva e garantirsi la fuga, non è qualificabile come legittima reazione ad un atto arbitrario. Ai fini dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., non è sufficiente il modesto valore economico del bene sottratto, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile per genericità. Non sono proponibili in cassazione questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, poiché estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità.
Il Fatto
Con sentenza del 04 dicembre 2020, il Tribunale di Foggia condannava l’imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 180,00 di multa per il reato di tentata rapina. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 10 dicembre 2024, confermava la decisione di primo grado. L’imputato, colto in flagranza dalla cassiera mentre tentava di sottrarre merce dal supermercato, si scagliava contro il responsabile del punto vendita, tentando di colpirlo al volto con un pugno; successivamente, con la merce ancora occultata nella propria borsa, minacciava i presenti prospettando l’uso di un coltello. Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa all’erronea qualificazione del fatto in termini di tentata rapina impropria. I giudici di merito avevano accertato che la violenza si era dispiegata in un apprezzabile arco temporale, attraverso una sequenza di condotte antecedenti e successive ai calci sferrati in direzione dei dipendenti del supermercato, chiaramente funzionali a ostacolare l’intervento del personale e a garantirsi l’impunità. La Corte ha fatto applicazione del principio per cui è sufficiente che tra la sottrazione e la violenza non intercorra un arco temporale idoneo a interrompere l’unitarietà dell’azione (Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022).
La Corte ha inoltre escluso che la reazione violenta potesse essere ricondotta ad una legittima reazione ad atto arbitrario: l’intervento dei dipendenti era finalizzato al recupero della merce sottratta, non all’arresto fuori dai casi consentiti. La violenza era quindi strumentale al consolidamento del possesso della refurtiva e alla fuga.
Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen., è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo il motivo di appello formulato in termini genericamente assertivi, privo della necessaria specificazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche idonee a sostenere l’invocata applicazione.
Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che ai fini dell’attenuante del danno di speciale tenuità occorre valutare gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati generici o inammissibili, essendo il quinto relativo a una questione non devoluta in sede di gravame.
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Nota della Redazione
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