L’inammissibilità della censura sul valore di mercato accertato dal c.t.u. e l’autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 22022 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca l’omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile qualora la parte ricorrente non assolva agli oneri di specificità e di autosufficienza, limitandosi a riprodurre stralci degli atti processuali e dei documenti senza integrarne il contenuto nel corpo del ricorso. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, essendo tale vizio circoscritto all’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice non costituisce un fatto storico, principale o secondario, ma un elemento istruttorio la cui critica si risolve in mere argomentazioni difensive, non inquadrabili nel paradigma normativo della censura di omesso esame.
Il Fatto
Una società proprietaria di terreni, occupati sine titulo da un Comune per la realizzazione di un parcheggio pubblico, conveniva in giudizio l’Amministrazione per ottenere il risarcimento dei danni. Il tribunale, accertata l’occupazione usurpativa, condannava il Comune al pagamento di una somma determinata sulla base della consulenza tecnica d’ufficio. La corte d’appello, parzialmente riformando la sentenza, rideterminava il valore dei terreni con decurtazione dell’importo, applicando la rivalutazione monetaria e il ristoro per il pregiudizio non patrimoniale secondo parametri diversi da quelli del primo giudice. Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omessa motivazione in relazione alla determinazione del valore di mercato dei terreni e alla riferibilità temporale del valore accertato dal consulente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva denunciato il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma aveva fondato la censura su una valutazione critica della consulenza tecnica d’ufficio e dei documenti ad essa allegati, senza riprodurre integralmente nel ricorso gli atti processuali e i documenti rilevanti.
In primo luogo, la Corte ha rimarcato la violazione degli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione: la ricorrente aveva trascritto soltanto stralci della relazione del consulente e delle risposte alle osservazioni, omettendo la produzione del testo integrale della delibera comunale dalla quale assumeva desumibile il valore di mercato dei terreni. Tale incompletezza ha impedito alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza, rendendo il motivo inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ.
In secondo luogo, la Corte ha precisato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità: il vizio di motivazione denunciabile è circoscritto all’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Infine, la Corte ha chiarito che la consulenza tecnica d’ufficio, recepita dal giudice di merito, non costituisce un fatto storico, principale o secondario, la cui omissione di esame possa essere dedotta con il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012. La critica alla consulenza si risolve, infatti, nella esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio, non inquadrabile nel paradigma normativo della censura. La conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese, non avendo il Comune depositato controricorso.
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Nota della Redazione
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