Inappellabilità della sentenza da chi non fu parte in primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 10299 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistervi, spetta soltanto a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio del grado precedente. Tale qualità processuale è presupposto formale necessario e sufficiente, a prescindere dalla correttezza della statuizione e dalla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza impugnata. Ne deriva che è inammissibile l’appello proposto dal soggetto che non fu parte in primo grado e che non era destinatario dell’atto impositivo impugnato.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società, poi in liquidazione, un avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2006. Successivamente l’Ufficio notificava alla società consolidante un ulteriore avviso, con cui rettificava il reddito complessivo globale esposto nel modello del consolidato, accertando un maggior imponibile e una maggiore IRES, con irrogazione di sanzione.

La società consolidante impugnava quest’ultimo atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. Avverso tale decisione proponeva appello la società consolidata, non parte del giudizio di primo grado. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’impugnazione, riformando parzialmente la sentenza gravata e annullando l’accertamento limitatamente al recupero a tassazione delle imposte anticipate. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 10 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. La questione è se l’appello fosse ammissibile quando proposto da un soggetto estraneo al giudizio di primo grado.

Il Collegio richiama un principio consolidato: la legittimazione a impugnare o a resistere spetta soltanto a chi abbia assunto la veste di parte nel grado precedente, indipendentemente dalla titolarità del rapporto sostanziale, purché tale qualità sia quella riconosciuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. A sostegno richiama Cass. n. 15356 del 2020, Cass. n. 13584 del 2017 e Cass. n. 20789 del 2014.

La Corte chiarisce che la qualità di parte processuale acquisita in primo grado costituisce il presupposto formale che legittima attivamente e passivamente all’impugnazione, cioè all’esercizio di diritti processuali. Ciò discende dalla struttura del processo di cognizione, che ancora in appello l’oggetto della lite e l’individuazione dei soggetti a quanto stabilito nel giudizio di primo grado, in ossequio ai principi del contraddittorio e del doppio grado di giudizio.

Nel caso concreto è pacifico che il ricorso originario fu proposto dalla società consolidante, mentre l’appello fu proposto dalla consolidata, che non era parte del giudizio di primo grado e non era destinataria dell’avviso di accertamento impugnato. Ne consegue che quest’ultima non era legittimata a proporre l’appello e che lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’appello. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei controricorrenti.

Nota della Redazione

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