Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso dei costi up-front (ABF Collegio di Palermo n. 1742 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22, l’art. 125-sexies TUB va interpretato conformemente alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021: il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi, siano essi recurring o up-front, in caso di estinzione anticipata. Quando l’intermediario abbia spontaneamente ricalcolato il rimborso delle componenti istantanee secondo un criterio idoneo a garantire un equo ristoro, e la somma sia già stata corrisposta, la domanda del ricorrente va respinta. In assenza di addebito di oneri assicurativi, manca il presupposto dell’indebito e non sussiste diritto alla ripetizione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario, nel luglio 2021, un contratto di finanziamento nella forma della cessione del quinto della pensione, da rimborsarsi in centoventi rate mensili, con pagamento anticipato in unica soluzione delle spese accessorie. Nel 2025, contestualmente al pagamento della quarantottesima rata, procedeva all’estinzione anticipata versando il capitale residuo.

Deduceva l’erroneità del conteggio estintivo, lamentando la mancata restituzione della quota parte delle commissioni d’istruttoria e delle provvigioni all’intermediario del credito per il periodo non goduto, da calcolarsi secondo il criterio del pro rata temporis, e chiedeva gli interessi legali. L’intermediario eccepiva la natura up-front di tali voci, ma documentava di aver già retrocesso € 844,48 applicando la curva degli interessi, e precisava che nessun onere assicurativo era stato addebitato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dal quadro normativo e giurisprudenziale consolidato: la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22 ha chiarito che l’art. 125-sexies TUB deve leggersi in conformità alla sentenza Lexitor anche per i contratti anteriori al 25 luglio 2021. Ne deriva il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al credito, a prescindere dalla qualificazione come recurring o up-front.

Passando alle singole voci, il Collegio rileva che spese di istruttoria e provvigioni di intermediazione remunerano attività preliminari e concluse alla stipula, e dunque presentano natura up-front. Prende tuttavia atto che l’intermediario, pur ribadendo tale qualificazione, ha ricalcolato spontaneamente il rimborso riconoscendo € 844,48.

Il punto centrale è la verifica del criterio applicato. Il Collegio ritiene che la curva degli interessi, nel caso concreto, sia idonea a garantire un equo ristoro della parte, tenuto conto dell’importo finanziato e del piano di ammortamento. Poiché la somma risulta già corrisposta, il ricorso viene respinto.

Quanto ai premi assicurativi, la domanda non è accoglibile: dal contratto, dal piano di ammortamento e dalle deduzioni dell’intermediario, non smentite, emerge che al cliente non fu addebitato alcun costo a titolo di copertura. In assenza di esborso manca il presupposto stesso dell’indebito e quindi il diritto alla ripetizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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