Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 4251 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto. Quando è rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, la sua allegazione in copia informatica alla PEC di notificazione non integra l’ipotesi della procura apposta in calce: l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non estende l’eccezione, perché l’autografia certificata dal difensore non sopperisce all’esigenza che il delegante abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo. Il vizio non è sanabile ex art. 39, comma 1, cod. proc. amm. e non consente l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. dopo la pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che non ha innovato il quadro normativo ma confermato un indirizzo esistente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4711/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per l’anno scolastico 2024-2025, la somma di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato. L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito. Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale: l’assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non impone l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’avviso è necessario solo se il rilievo d’ufficio emerge dopo il passaggio in decisione. Richiamando Cons. Stato, sez. V, 18.2.2026, n. 1305, il Tribunale osserva che il difensore non presente in udienza rinuncia tacitamente al contraddittorio, in coerenza con la funzione dell’istituto, volta ad assicurare la difesa ex art. 24 Cost.

Sul merito aderisce all’orientamento della Sezione inaugurato dalla sentenza 17.3.2026, n. 1302. La procura è stata rilasciata su foglio separato analogico, con sottoscrizioni autografe, e notificata in copia informatica in allegato alla PEC contenente anche il ricorso e la relata. Non indica né il Tribunale amministrativo regionale né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione. È quindi generica e inidonea rispetto all’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che esige la procura speciale.

Il Collegio ricostruisce l’unica eccezione: la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto e vede assorbito il requisito della specialità (Cass. civ., II, 27.5.2019, n. 14437; Cass. civ., VI, 3.10.2019, n. 24670). Tale eccezione non si estende per via dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: la certificazione dell’autografia non elimina l’esigenza che la procura rechi in sé elementi esaustivi, tanto più quando uno dei documenti è informatico e l’altro analogico.

Il Tribunale non condivide l’approdo di Cons. Stato, III, 25.10.2024, n. 8552, che qualificava come speciale la procura digitalizzata e allegata alla PEC. Quel modello non garantisce la contezza del delegante né prova l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, ponendosi in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione o al deposito.

Quanto alla sanabilità ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., la giurisprudenza è negativa: la procura è requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione. L’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. è istituto di stretta interpretazione e non opera quando la parte aveva parametri orientativi disponibili (Cons. Stato, III, 9.3.2026, n. 1860). Il ricorso, notificato l’8 aprile 2026, è pertanto inammissibile; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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