Affidamento in prova: estinzione non automatica e giudice dell’opposizione (Cass. pen. Sez. I n. 36837 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto estintivo dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero decorso del periodo di prova. Occorre l’accertamento di elementi di comportamento positivo tali da far ritenere inequivocabilmente avvenuta la rieducazione del condannato. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emesso il provvedimento opposto a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né costituisce fase distinta e autonoma: integra un segmento di un procedimento unitario, in cui si attua su iniziativa della parte il contraddittorio pieno.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bari rigetta l’opposizione proposta dalla condannata avverso l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato che l’affidamento in prova non aveva avuto esito positivo e, per l’effetto, non estinta la pena per il periodo decorrente dal 30 maggio 2023. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame delle questioni devolute con l’opposizione.
La difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto valutare l’esito dell’affidamento per la pendenza di altro procedimento sulla proposta di revoca della misura, chiuso con declaratoria di non luogo a provvedere e trasmissione degli atti per l’eventuale estinzione. Lamenta l’illogicità della motivazione sui presupposti della valutazione, l’omesso esame della documentazione e la mancata sostituzione del collegio rispetto a quello che aveva emesso il provvedimento opposto.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul tema della composizione del collegio, la Sezione ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. Le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo. Il giudizio di opposizione, invece, non è impugnazione né fase autonoma: è un segmento del procedimento unitario, attivato eventualmente dalla parte per realizzare il contraddittorio pieno, senza pregiudizio per i canoni di imparzialità e terzietà del giudice. Richiama sul punto Sez. I n. 30638 del 14.02.2017, Lombardo, Rv. 270959.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che alla data dell’ordinanza opposta (18 febbraio 2025) la condanna in regime di affidamento era già conclusa, con la conseguenza che non vi era luogo a provvedere sulla revoca della misura, possibile solo in corso di prova. L’ordinanza opposta, richiamata e condivisa dal giudice dell’opposizione, evidenzia che la condannata, detenuta per altro titolo, non aveva dato prova, in un certo periodo dell’affidamento, di gestire in modo responsabile e conforme alle prescrizioni la misura concessa.
Dagli atti acquisiti, e in particolare da un’informativa della polizia giudiziaria, emerge che la donna si era resa autrice di un reato di lesioni personali in data 30 maggio 2023, in danno di un soggetto recatosi al suo negozio per chiedere la restituzione di somme prestate. Tale condotta, posta in essere nel corso della misura, dimostra che la condannata non ha saputo cogliere l’effetto rieducativo dell’affidamento, da ritenersi non validamente espiato da quella data, con pena non estinta per il periodo decorrente dalla stessa.
La Corte ritiene le argomentazioni del Tribunale scevre da vizi logici e giuridici e conformi al principio per cui l’effetto estintivo non deriva dal solo decorso del tempo. Gli ulteriori rilievi risultano infondati: la pendenza dell’altro procedimento è menzionata nello stesso provvedimento impugnato; quanto agli atti istruttori da compiere e alla documentazione asseritamente ignorata, i motivi non ne specificano il contenuto né argomentano la decisività. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta