Compensazione delle spese consentita in caso di soccombenza parziale sull’esito complessivo della lite (Cass. civ. Sez. 2 n. 19517 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata. La valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, opera in base a un criterio unitario e globale, avuto riguardo all’esito complessivo della lite. Ne consegue che la compensazione delle spese è corretta quando l’accoglimento della sola domanda subordinata, a fronte del rigetto di quella principale, integra una soccombenza parziale e reciproca, che giustifica la compensazione stessa. Il sindacato della Corte di cassazione sulle ragioni della compensazione è limitato alla verifica “in negativo” della non illogicità o erroneità della motivazione.
Il Fatto
Un attore proponeva davanti al Tribunale una domanda principale di accertamento della comproprietà su un locale portineria e una domanda subordinata di divisione di un altro locale. Il Tribunale accoglieva la domanda principale, mentre l’appellante, il quale aveva contestato solo tale domanda aderendo a quella subordinata, vedeva accolto il proprio appello dalla Corte d’appello, che disponeva la divisione dell’altro locale.
La Corte territoriale compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio. Avverso la sola pronuncia sulle spese, la parte risultata appellante proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e deducendo l’insussistenza di una soccombenza reciproca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza impugnata, deve provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, attribuendole sulla base dell’esito complessivo della lite, poiché la soccombenza va valutata con criterio unitario e globale.
Ha quindi scrutinato la pronuncia di compensazione alla luce del limitato sindacato di legittimità, che consiste in una verifica “in negativo” della non illogicità o erroneità della motivazione. Tale verifica ha superato il vaglio: la Corte ha ritenuto corretta la compensazione disposta, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio.
La Corte ha evidenziato che, a fronte di plurime domande attoree, sulla domanda principale l’attore era rimasto soccombente, mentre era stata accolta la sua domanda subordinata. Ciò configura una soccombenza parziale e reciproca, che legittima la compensazione delle spese. L’adesione dell’appellante alla domanda subordinata non costituiva un elemento decisivo, essendo assorbente la considerazione dell’esito unitario della lite.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore del controricorrente e alla distrazione in favore del difensore anticipatario. Essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha fatto applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore del controricorrente e di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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