Interrogatorio di garanzia e mancato rilascio di copie: nessuna nullità della misura (Cass. pen. Sez. 2 n. 2653 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguente perdita di efficacia della misura, nel solo caso di omesso deposito degli atti ai sensi dell’art. 293 cod. proc. pen. Il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando un’espressa previsione di nullità. Il diritto di difesa è garantito dalla consultazione degli atti e non anche dal rilascio di copie. In materia di esigenze cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del G.i.p. di Torre Annunziata che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto infra-ventunenne e incensurato, indagato per i reati di furto aggravato, rapina aggravata e lesioni aggravate. Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la nullità dell’interrogatorio di garanzia per il mancato rilascio di copie degli atti da parte della cancelleria, assumendo che tale omissione avesse leso il diritto di difesa e condizionato la confessione resa in quella sede. Con il secondo motivo, deduceva il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, ritenuta sproporzionata in considerazione dell’età, dell’incensuratezza e dell’esito positivo dell’obbligo di presentazione già applicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’interrogatorio di garanzia è nullo soltanto in caso di omesso deposito degli atti ex art. 293 cod. proc. pen., mentre il mancato rilascio di copie non è assistito da alcuna espressa previsione di nullità. Il diritto di difesa, ha precisato la Corte, è pienamente garantito dalla possibilità di consultare gli atti, non potendosi assicurare anche l’estrazione di copia, operazione che potrebbe risultare materialmente impossibile in ragione della mole degli atti da riprodurre, come già chiarito in precedenti pronunce quali Sez. 6, n. 55848 del 2017.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità in quanto non consentito in sede di legittimità. Ha osservato che il giudice del riesame aveva congruamente motivato la sussistenza del pericolo di fuga, desumendolo dalle difficoltà di rintraccio incontrate per la notifica dei provvedimenti e dalle precarie condizioni abitative, e del pericolo di reiterazione, valorizzando la pluralità di episodi ravvicinati, la progressione criminosa e le modalità esecutive violente, indicative di una stabile inclinazione a delinquere.
La Corte ha altresì ritenuto non illogica la scelta della misura carceraria, unica ritenuta idonea a neutralizzare il rischio di commissione di ulteriori reati, avuto riguardo alla natura predatoria e alla capacità operativa dimostrata. Le censure del ricorrente si risolvevano, quindi, in una diversa valutazione degli elementi di fatto, non riconducibile ad alcuno dei vizi scrutinabili in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non derivando dalla pronuncia la rimessione in libertà del detenuto.
Nota della Redazione
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