Riparazione ingiusta detenzione, utilizzabili le dichiarazioni dei migranti rese in indagini (Cass. pen. Sez. 4 n. 17101 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione il giudice, al fine di valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, può utilizzare le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari anche quando queste siano divenute inutilizzabili in dibattimento per la sopravvenuta irreperibilità del dichiarante, ai sensi dell’art. 526, comma 2, cod. proc. pen. L’inutilizzabilità che preclude ogni possibilità di recupero è soltanto quella cosiddetta genetica, derivante dalla violazione di un divieto probatorio stabilito dalla legge; resta invece legittimo l’utilizzo degli atti dichiarati inutilizzabili in sede dibattimentale per la mancata formazione della prova nel contraddittorio. Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto a quello di cognizione e la condotta dell’istante va valutata con criterio ex ante, alla luce del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, purché gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero esclusi o neutralizzati nella loro valenza dal giudice dell’assoluzione.

Il Fatto

Il ricorrente, fermato e sottoposto a custodia cautelare in carcere quale presunto scafista di un’imbarcazione carica di migranti, veniva successivamente assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto” dal Tribunale di Vibo Valentia, per l’inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni dei testimoni, resisi irreperibili. Avanzata istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava la domanda, ritenendo il ricorrente responsabile di una condotta ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, avendo egli volontariamente assunto la guida dell’imbarcazione. Il ricorrente ricorre per Cassazione, deducendo l’illegittima rivalutazione, da parte del giudice della riparazione, di elementi probatori già esclusi dal giudice dell’assoluzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ricorda che il giudizio di riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio di cognizione, impegnando piani di indagine differenti. In tale sede, la valutazione sulla sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave deve essere condotta in modo autonomo e completo su tutti gli elementi probatori disponibili, con criterio ex ante e sulla base del quadro indiziario che ha legittimato l’adozione della misura cautelare.

La Corte afferma che il giudice della riparazione può utilizzare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che si siano poi sottratti all’esame dibattimentale. L’inutilizzabilità dibattimentale sancita dall’art. 526, comma 2, cod. proc. pen. non equivale a una inutilizzabilità genetica, che sola impedisce di porre l’atto a fondamento della decisione cautelare. Quest’ultima ricorre soltanto quando l’atto sia stato acquisito in violazione di un divieto probatorio stabilito dalla legge, come nel caso delle intercettazioni illegittime richiamate dalle Sezioni Unite.

Nella specie, le dichiarazioni dei tre migranti, convergenti nell’indicare il ricorrente quale conducente dell’imbarcazione, non erano affette da alcun vizio genetico e avevano legittimamente fondato l’ordinanza cautelare. La loro valorizzazione nel giudizio riparatorio non contrasta con l’assoluzione, la quale era dipesa esclusivamente dall’impossibilità di rinnovare nel contraddittorio la prova testimoniale. La Corte esclude che il giudice dell’assoluzione abbia accertato l’insussistenza della condotta di guida, avendo egli soltanto ritenuto quel dato insufficiente per la condanna, in mancanza di un riscontro dibattimentale.

Il riconoscimento operato dai tre migranti è quindi correttamente qualificato come elemento indiziario utilizzabile per affermare la condotta dolosa dell’istante, consistente nell’essersi posto volontariamente alla guida dell’imbarcazione, attività che ha determinato l’adozione della misura restrittiva. La dedotta prassi di affidare la conduzione ai migranti stessi è considerata una mera congettura difensiva, non supportata da elementi atti.

Il ricorso viene pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre non sussistono i presupposti per la condanna alla rifusione delle spese a favore del Ministero resistente, attesa la genericità delle argomentazioni difensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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