Il decreto penale opposto non può essere annullato con regressione del procedimento (Cass. pen. Sez. 1 n. 12820 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta ritualmente opposto, il decreto penale di condanna perde la sua natura di condanna anticipata e produce l’effetto di introdurre un giudizio autonomo, non più dipendente da esso. Il giudice del dibattimento, dinanzi al quale si sia instaurato il giudizio a seguito di opposizione, deve procedere alla revoca del decreto ex nunc e alla trattazione del processo, senza possibilità di dichiararne la nullità e di disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari. Tale provvedimento restitutorio è affetto da abnormità funzionale, in quanto determina un’indebita regressione del procedimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. La nullità derivante dalla mancata traduzione del decreto nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotto riguarda il documento e non l’atto provvedimentale, ormai revocato, sicché la rinnovazione dell’adempimento spetta al giudice del dibattimento, senza regressioni.
Il Fatto
Il Tribunale dibattimentale di Prato, nel corso dell’udienza del 2 ottobre 2025, aveva revocato il decreto penale di condanna opposto da quattro imputati e, successivamente, ne aveva dichiarato la nullità per non essere stato tradotto nella lingua conosciuta dagli stessi, disponendo la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale.
Il Giudice per le indagini preliminari, ricevuti gli atti, si era dichiarato incompetente a provvedere, sollevando conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione. Egli sosteneva che, a seguito dell’opposizione, si fosse ormai instaurato un autonomo giudizio e che il provvedimento restitutorio avesse determinato un’irredimibile stasi processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il conflitto, qualificandolo come “caso analogo” ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., pur riguardando il contrasto tra il tribunale dibattimentale e il giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio. Ha precisato che la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento, sancita dalla norma, vale solo per i provvedimenti che il codice riserva a tale giudice e non per quelli non previsti né consentiti, come la restituzione degli atti che determina una regressione del procedimento.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il sistema normativo: a seguito dell’opposizione, il decreto penale perde la natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio autonomo. Il giudice del dibattimento, verificata la rituale instaurazione del giudizio, deve revocare il decreto ex nunc ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen. e procedere alla trattazione del processo. Ha pertanto richiamato il principio per cui è affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice del dibattimento disponga erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero per una nuova richiesta di rinvio a giudizio.
La Corte ha poi affrontato la specifica questione della nullità del decreto penale per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, in caso di nullità del decreto di giudizio immediato per vizi di notificazione, trova applicazione l’art. 143 disp. att. cod. proc. pen., che impone la rinnovazione dell’adempimento da parte del giudice del dibattimento, senza restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, per evitare un’anomala regressione del procedimento.
Richiamato il recente approdo delle Sezioni Unite n. 38306 del 2025 sulla nullità della sentenza non tradotta all’imputato alloglotto, la Corte ha precisato che tale nullità riguarda non l’atto provvedimentale — ormai ritualmente opposto e revocato — ma il documento volto a riproporne il contenuto in lingua conosciuta al destinatario. La traduzione e la conseguente notificazione possono essere disposte dal giudice del dibattimento, senza alcuna regressione del procedimento. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale dibattimentale di Prato, disponendo la trasmissione degli atti a quell’ufficio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 28 c.p.p. – Casi di conflitto
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 464 c.p.p. – Giudizio conseguente all'opposizione