Ordinanza abnorme dichiara esecutivo decreto penale opposto con richiesta di oblazione (Cass. pen. Sez. III n. 23520 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È abnorme, e perciò ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito dell’opposizione a decreto penale contenente richiesta di oblazione facoltativa, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto dell’inammissibilità della richiesta di ammissione all’oblazione. L’art. 461, comma 5, cod. proc. pen. non consente di dichiarare inammissibile l’opposizione quando sia stata respinta la richiesta di oblazione in essa contenuta. Il giudice deve invece proseguire il giudizio nelle forme dell’art. 464 cod. proc. pen., emettendo decreto di giudizio immediato anche quando con l’opposizione non sia stato richiesto il giudizio. Diversamente opinando, l’imputato viene privato della possibilità di rimettere in discussione la propria responsabilità nel contraddittorio delle parti.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con ordinanza del 05/03/2026, ha rigettato l’istanza di ammissione all’oblazione avanzata in sede di opposizione al decreto penale e ha dichiarato esecutivo il decreto opposto.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento: il giudice, investito dell’opposizione ex art. 461 cod. proc. pen. con contestuale richiesta di oblazione facoltativa, dopo il rigetto dell’istanza non aveva disposto la prosecuzione del giudizio con emissione del decreto di giudizio immediato, come previsto dall’art. 464 cod. proc. pen., ma aveva dichiarato esecutivo il decreto penale pur ritualmente e tempestivamente opposto.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha ritenuto fondato il ricorso. Il provvedimento impugnato ha dichiarato esecutivo il decreto opposto sul presupposto della inammissibilità della richiesta di oblazione formulata con l’opposizione. Così decidendo, il giudice ha implicitamente dichiarato inammissibile l’opposizione stessa, con conseguente ricorribilità del provvedimento per cassazione ex art. 461, comma 6, cod. proc. pen.

La Corte ha richiamato il principio, già affermato e qui ribadito, secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all’oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato, perché in tal modo lo priva della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (Sez. III n. 31231 del 13/06/2019, Rv. 276554-01).

È stato inoltre chiarito che l’art. 461, comma 5, cod. proc. pen. non consente la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione nel caso di rigetto della richiesta di oblazione contenuta nell’atto di opposizione, e che un simile provvedimento sarebbe comunque ricorribile per la sua natura abnorme, ponendosi al di fuori dell’ordinamento processuale (Sez. III n. 35442 del 01/07/2016, Rv. 267535-01; Sez. IV n. 25579 del 12/05/2010, Rv. 247844-01).

Ha aggiunto la Corte che, anche quando con l’atto di opposizione non venga richiesto il giudizio, trova applicazione l’art. 464, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., che impone al giudice di emettere comunque il decreto di giudizio immediato (Sez. IV n. 1027 del 20/10/2002, Rv. 223708).

Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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