Rimborso spese mediche e prescrizione biennale dalla data della prestazione (Arbitro Assicurativo n. 737 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle assicurazioni contro i danni il diritto al rimborso delle spese sanitarie è soggetto alla prescrizione biennale dell’art. 2952 cod. civ. Il termine decorre dal giorno in cui la singola prestazione è stata eseguita, perché in quel momento la fattispecie costitutiva del diritto al rimborso si perfeziona. Non rilevano, a tal fine, il carattere evolutivo del quadro clinico, la mancata stabilizzazione dei postumi né la successiva esecuzione di ulteriori interventi. La polizza che copra esclusivamente il rimborso delle spese sanitarie non estende la garanzia all’invalidità permanente. In sede di replica e controreplica opera una preclusione funzionale alle domande nuove e all’ampliamento del thema decidendum, ma resta ammessa la produzione di documenti che costituiscano reazione difensiva a un’eccezione della controparte.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una polizza collettiva a copertura delle spese sanitarie, chiede all’impresa il rimborso di alcune fatture relative a prestazioni pre e post ricovero connesse a un intervento chirurgico eseguito il 28 marzo 2023, con ricovero dal 27 al 29 marzo 2023. L’impresa respinge la richiesta, presentata il 15 maggio 2025, eccependo la prescrizione e, per una fattura, il superamento del termine di garanzia post-ricovero.
Il ricorrente contesta l’eccezione e sostiene che nella documentazione contrattuale non sarebbe indicato alcun termine per la presentazione delle richieste di rimborso. Aggiunge che il quadro clinico successivo all’intervento avrebbe avuto carattere evolutivo, con ulteriori operazioni eseguite il 13 ottobre 2023 e il 7 gennaio 2026, riconducibili a un unico processo patologico. Su queste basi ritiene che il diritto non potesse essere esercitato in epoca anteriore. L’impresa replica che la polizza non prevede alcuna garanzia per invalidità permanente e che la documentazione medica successiva è estranea all’oggetto della controversia.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della documentazione medica prodotta dal ricorrente per la prima volta con le memorie di replica. Richiama l’art. 10, comma 2, del D.M. 6 novembre 2024, n. 215, secondo cui con le memorie di replica e controreplica non possono proporsi domande nuove o nuove eccezioni sulle circostanze del ricorso non contestate. Su questa base distingue i documenti “di risposta” da quelli “costitutivi” dei fatti posti a fondamento della domanda, aderendo all’orientamento dell’ABF secondo cui la preclusione è meramente funzionale a impedire l’ampliamento del thema decidendum. La produzione in replica resta dunque ammissibile quando costituisce reazione difensiva a un’eccezione della controparte, senza mutamento del petitum o della causa petendi. Le doglianze dell’impresa sul punto sono quindi disattese.
Nel merito, il Collegio affronta il nodo del dies a quo della prescrizione. Ritiene che il termine decorra dal giorno di esecuzione delle singole prestazioni, perché è quello il fatto cui si riferisce il diritto al rimborso fatto valere. Poiché tra l’esecuzione delle prestazioni e la denuncia del 15 maggio 2025 sono trascorsi più di due anni, le spese pre e post ricovero relative all’intervento del marzo 2023 non sono indennizzabili per intervenuta prescrizione biennale. La data della denuncia, non contestata dal ricorrente, è ritenuta provata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Il Collegio conforta la conclusione con la giurisprudenza di legittimità richiamata: secondo Trib. Bari sez. II, 24/06/2015, n. 2907, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona quando l’evento lesivo si traduce in uno dei fatti coperti dalla garanzia, ed è da quel momento che decorre la prescrizione; secondo Trib. Nocera Inferiore sez. II, 23/10/2013, n. 1198, il termine decorre dalla data in cui il diritto può essere esercitato. L’eccezione dell’impresa è pertanto accolta.
Residua la fattura n. 401/2024 del 21 novembre 2024, di 17,82 euro, che il Collegio esclude comunque dal rimborso perché eseguita oltre 550 giorni dalle dimissioni del 29 marzo 2023, termine previsto dalle condizioni di polizza e non derogabile dalle parti.
Le doglianze sui postumi di invalidità permanente e sui successivi interventi chirurgici non sono accolte: la polizza non prevede quella garanzia, ma solo il rimborso delle spese sanitarie nei limiti contrattuali. Il ricorso è quindi respinto, perché le pretese si sono nel frattempo prescritte.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2952 c.c. – Prescrizione in materia di assicurazione
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove