Materiale da frana e deposito incontrollato: esclusa la qualifica di rifiuto (TAR Marche n. 635 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Ai fini dell’ordine sindacale di rimozione occorre la qualificazione del materiale come rifiuto e la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Il materiale inerte derivante da frana, stoccato in via emergenziale in modo condiviso con gli enti istituzionali coinvolti e destinato a riutilizzo, non è qualificabile come rifiuto, difettando la volontà di disfarsene. L’art. 2051 cod. civ. non è norma di acquisto della proprietà, né un atto amministrativo può accertare il diritto dominicale sul materiale franato.

Il Fatto

A seguito del sisma del 30 ottobre 2016, un’ingente massa rocciosa si staccava dal versante della ex S.P. 209 Valnerina, occludendo la sede stradale e il Fiume Nera. ANAS S.p.A., nominata soggetto attuatore, otteneva dal Comune la liberatoria per la movimentazione e indicava il sito di lavorazione inerti Rosi Natale, di proprietà comunale, quale destinazione del materiale. L’impresa appaltatrice eseguiva lo sgombero.

Nel 2023 il Comune di Visso qualificava il materiale come rifiuto e intimava ad ANAS, all’impresa e al liquidatore la classificazione, la rimozione e il ripristino dei luoghi con le ordinanze n. 20 e n. 24 del 2023, poi estese alla curatela fallimentare con l’ordinanza n. 39 del 2023. I destinatari impugnavano gli atti davanti al TAR Marche; il Comune proponeva ricorso incidentale avverso la determinazione del soggetto attuatore che lo indicava proprietario del materiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendolo assorbente. Richiamando l’orientamento secondo cui la condotta dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 non costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, il Tribunale estende il principio al soggetto depositante. Nel contesto di emergenza sismica, fronteggiata con norme derogatorie e strutture amministrative speciali, non è configurabile né dolo né colpa, avendo ANAS concordato la sistemazione del materiale con gli enti locali.

Il Giudice amministrativo ritiene inoltre dubbia la stessa qualificazione di rifiuto. Al momento del deposito tale qualificazione difettava: lo stoccaggio emergenziale, condiviso con i soggetti istituzionali, non si inquadra nel deposito incontrollato. Il materiale, di buona qualità a fini edilizi, era destinato a riutilizzi ipotizzati anche dalla Regione.

Il Collegio richiama la nozione funzionale di rifiuto dell’art. 183 d.lgs. n. 152/2006 e la giurisprudenza secondo cui è rifiuto ciò di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi. Nel caso concreto ANAS non aveva alcuna intenzione di disfarsi del materiale. Ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 205/2010 i materiali rimossi dagli alvei per sicurezza idraulica, come gli inerti da frana, erano classificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis.

Il ricorso incidentale del Comune è parimenti fondato. L’art. 2051 cod. civ. non disciplina i modi di acquisto della proprietà e non può fondare l’accertamento dominicale sul materiale franato. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi non può attribuire la proprietà, spettando alla autorità giudiziaria ordinaria la tutela dei diritti, ai sensi dell’art. 2907 cod. civ.

Quanto al ricorso n. 285/2023, è fondato il quinto motivo, con assorbimento delle ulteriori censure; i motivi aggiunti sono accolti per illegittimità derivata. Il Tribunale annulla tutti gli atti impugnati e compensa le spese, invocando il principio di leale collaborazione tra livelli di governo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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