Litisconsorzio necessario tra associazione e associati nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7348 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni delle associazioni senza personalità giuridica, da un lato, e di quelle dei singoli associati, dall’altro, comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l’obbligo per il giudice, investito dal ricorso di uno solo dei soggetti interessati, di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. La violazione del litisconsorzio determina la rimessione della causa al primo giudice, non necessaria ove in sede di legittimità sia possibile ricomporre il contraddittorio mediante riunione. Tale ricomposizione presuppone, tra l’altro, la simultanea trattazione dei processi davanti a entrambi i giudici di merito e l’identità sostanziale delle decisioni. La declaratoria di nullità di tutti i giudizi prevale sull’esame delle censure di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò a un’associazione professionale un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con riprese a fini I.R.A.P. e rettifica delle detrazioni I.V.A., per effetto dell’imputazione di costi ritenuti non inerenti, relativi a fatture emesse da una società collegata. La contribuente impugnò l’atto davanti alla C.T.P. di Arezzo, che accolse il ricorso; la C.T.R. della Toscana rigettò l’appello, ritenendo provata l’inerenza dei costi.
Con separati avvisi, emessi in conseguenza delle medesime riprese, l’Ufficio accertò I.R.P.E.F. e addizionali nei confronti dei due associati. I loro ricorsi furono accolti in primo grado e gli appelli rigettati dalla C.T.R. con le stesse motivazioni. L’Agenzia propose tre ricorsi per cassazione, riuniti in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un profilo di difetto di integrità del contraddittorio. Nei ricorsi degli associati l’Agenzia ha dedotto la nullità delle decisioni impugnate per mancata partecipazione dell’associazione; nel giudizio promosso da quest’ultima, il medesimo vizio è rilevabile d’ufficio, non avendo partecipato gli associati.
Il principio applicato è consolidato: l’unitarietà dell’accertamento che fonda la rettifica delle dichiarazioni delle associazioni e dei singoli associati comporta un litisconsorzio necessario. Il giudice adito da uno solo dei soggetti interessati deve integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. L’equiparazione delle associazioni senza personalità giuridica alle società di persone discende dall’art. 5, comma 3, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986.
In sede di legittimità la nullità non impone sempre la rimessione al primo giudice. La causa può essere rimessa se il contraddittorio è ricomponibile mediante riunione, purché ricorrano: piena consapevolezza delle parti dell’atto impositivo e delle difese altrui; identità oggettiva della causa petendi; proposizione simultanea dei ricorsi avverso il sostanzialmente unitario avviso; simultanea trattazione dei processi davanti a entrambi i giudici di merito; identità sostanziale delle decisioni (Sez. V n. 6073 del 2022).
Nel caso concreto difetta il requisito della trattazione unitaria: le decisioni di appello sono state depositate in date diverse, la prima riguardante l’associazione e le altre gli associati. La riunione in cassazione non è dunque idonea a superare il vizio originario.
La Corte dichiara pertanto la nullità di tutti i giudizi, cassa le decisioni impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo, in diversa composizione, quale giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., perché rinnovi il giudizio a contraddittorio integro e regoli le spese di legittimità. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
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