Il rifiuto di collaborare alla notifica in malattia non integra illecito disciplinare (TAR Lazio n. 15951 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
I doveri di fedeltà, leale collaborazione, correttezza e buona fede del pubblico dipendente non vengono meno durante lo stato di malattia. Tuttavia l’eventuale rilevanza disciplinare dell’omessa collaborazione del lavoratore ammalato deve essere valutata in concreto, alla luce della natura e necessità dell’adempimento richiesto, delle condizioni di salute e del pregiudizio arrecato all’amministrazione. Non integra mancanza disciplinare il rifiuto di agevolare una notifica a mani che l’amministrazione avrebbe potuto eseguire con altri mezzi consentiti dall’ordinamento, senza pregiudizio per i termini del procedimento. Parimenti non costituisce infrazione la scelta del dipendente di contestare modalità ed esiti della visita fiscale, cui si sia regolarmente sottoposto, e di non sottoscrivere il relativo modulo, poiché il dovere di rispetto non può tradursi nell’impossibilità di criticare l’operato del medico incaricato.

Il Fatto

Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato in servizio presso una Questura e, all’epoca dei fatti, frequentante il corso per Commissario presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, impugnava il richiamo scritto irrogatogli dal Questore il 7 giugno 2025. La sanzione traeva origine da due contestazioni: l’aver ostacolato i tentativi dei colleghi di notificargli, nei giorni 22 e 23 aprile 2025, la convocazione dinanzi alla Commissione consultiva in un procedimento disciplinare, e l’essersi rifiutato di sottoscrivere il referto della visita fiscale, contestando le valutazioni del medico.

Il ricorrente, in quei giorni in stato di malattia, deduceva nove motivi, lamentando la violazione del diritto di difesa, l’erronea qualificazione delle condotte, il difetto di motivazione e istruttoria, la sproporzione della sanzione e lo sviamento di potere. L’amministrazione si costituiva senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, accertata la propria competenza territoriale in ragione della sede di servizio del ricorrente, accoglieva il ricorso ravvisando la fondatezza dell’assorbente doglianza articolata nel terzo, quarto e quinto motivo: l’errato inquadramento delle condotte quali deviazioni dai doveri di rispetto, lealtà e correttezza disciplinarmente rilevanti.

Il Tribunale ricostruiva anzitutto il perimetro dell’addebito, individuando le sole condotte del 22 e 23 aprile 2025, ed evidenziava che era incontestato lo stato di malattia del ricorrente e che il medico fiscale, pur riducendo la prognosi, aveva confermato la diagnosi. Richiamando l’art. 14 d.P.R. n. 782/1985 e l’art. 3 d.P.R. n. 737/1981, escludeva che tali fatti integrassero le mancanze contestate.

Quanto alla mancata collaborazione alla notifica, il Collegio ribadiva che i doveri di leale cooperazione non cessano in malattia (Cass. civ. sez. lav. n. 36729 del 2021), ma che la loro rilevanza disciplinare va verificata in concreto secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza (Cass. civ. sez. lav. n. 22484 del 2022). Poiché l’amministrazione avrebbe potuto notificare la convocazione con raccomandata, PEC o con il meccanismo dell’art. 140 c.p.c., e la seduta era stata ricalendarizzata, l’impegno preteso non era necessario al raggiungimento dello scopo. Il comportamento del ricorrente appariva quindi giustificabile e non idoneo a integrare uno scostamento dai doveri di correttezza.

Analogo ragionamento valeva per il rifiuto di sottoscrivere il referto: il lavoratore si era sottoposto alla visita e aveva contestato in modo continente modalità ed esiti. Il dovere di rispetto non può mai tradursi nell’impossibilità di criticare l’operato del medico.

Il ricorso era pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e assorbimento dei restanti motivi, mentre le spese venivano compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dei profili di novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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