Motivi nuovi inammissibili in Cassazione senza devoluzione nell’appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 10089 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che deduca questioni non devolute con l’atto di appello, poiché la memoria difensiva di cui all’art. 121 cod. proc. pen. non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli per i motivi nuovi ex art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., ma può soltanto supportare i temi già proposti. La cognizione della Corte di cassazione è circoscritta alla verifica della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e non può essere estesa a nuovi profili di merito. L’elemento soggettivo dell’appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi della cosa altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza diritto. La dedotta esistenza di un credito verso la società non esclude il dolo, salvo che si tratti di credito certo, liquido ed esigibile, tale da integrare una valida compensazione.
Il Fatto
L’imputato, socio della “Ristrutturiamo s.r.l.s.”, era stato condannato dal Tribunale di Milano per il reato di appropriazione indebita aggravata, per non aver restituito l’autovettura aziendale, di cui era utilizzatore in qualità di lavoratore, dopo il licenziamento e la richiesta di restituzione da parte della società. La Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la recidiva reiterata specifica. Avverso tale decisione, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza dell’interversione del possesso, l’erronea valutazione dell’elemento soggettivo del dolo e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, in quanto basato su una questione non devoluta con l’atto di appello. Il ricorrente, in sede di gravame, aveva infatti chiesto solo l’assoluzione per carenza dell’elemento soggettivo e la riduzione di pena, mentre la contestazione circa la mancanza di interversione del possesso era stata introdotta solo con i motivi aggiunti. La Suprema Corte ha precisato che la memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. non può introdurre nuove doglianze, ma solo supportare quelle già proposte, non potendo superare le preclusioni fissate dall’art. 585 cod. proc. pen. Il nuovo motivo è stato altresì ritenuto manifestamente infondato, avendo la corte di merito ampiamente argomentato sulla ricostruzione della condotta anche sotto il profilo dell’interversione del possesso.
Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che eccede dai limiti della cognizione di legittimità ogni revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti propri del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità e alla coerenza delle argomentazioni. Nel caso di specie, la corte di merito aveva correttamente confermato la ricostruzione della condotta, evidenziando che il bene avrebbe dovuto essere restituito a seguito della risoluzione del rapporto lavorativo e che le “convinzioni” del ricorrente, legate a pretesi crediti pendenti, non escludevano la coscienza e la volontà di trattenere un bene non proprio.
La Corte ha infine ribadito che l’eventuale esistenza di rivendicazioni verso la società non poteva giustificare il trattenimento del veicolo, non potendo essere eccepita la compensazione con un credito preesistente, salvo che questo fosse certo, liquido ed esigibile, condizioni non dedotte nel caso di specie. Anche il terzo motivo, relativo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, è stato ritenuto generico, risolvendosi nell’opposizione di una soluzione alternativa alla decisione discrezionale della corte di appello, che aveva motivato la negativa personalità del ricorrente sulla base dei precedenti penali e della condotta successiva al periodo di affidamento in prova. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00.
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Nota della Redazione
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