Prescrizione decennale del risarcimento per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 7797 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo. Le successive vicende giurisprudenziali in tema di giurisdizione, natura dell’azione esperibile e legittimazione passiva non incidono sulla decorrenza del termine, poiché l’inerzia del danneggiato può essere interrotta anche con atti stragiudiziali. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che riproponga questioni già risolte dal consolidato indirizzo della Corte.
Il Fatto
Numerosi medici specializzati convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4116/2023, confermava la decisione di primo grado, condannando gli appellanti alle spese del grado. Avverso tale sentenza i medici, o i loro eredi, proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il consolidato indirizzo nomofilattico secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. L’art. 11 di tale legge, riconoscendo la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, avrebbe reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato, facendo sorgere nei soggetti esclusi la ragionevole certezza che non sarebbero stati emanati ulteriori atti di adempimento.
La Corte ha inoltre disatteso la tesi dei ricorrenti secondo cui la prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima della risoluzione delle incertezze giurisprudenziali in tema di giurisdizione, di natura dell’azione e di legittimazione passiva. Tali questioni non incidono sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione: la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e non richiede necessariamente iniziative giurisdizionali. Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ha precisato che l’evocazione in giudizio di un organo statuale diverso dalla Presidenza del Consiglio costituisce mera irregolarità sanabile, non impedendo l’interruzione della prescrizione.
La Corte ha infine escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione manifestamente infondata: nessuna norma dell’ordinamento interno impediva ai ricorrenti di agire dal 27 ottobre 1999, nessun dubbio poteva sussistere sul soggetto obbligato (lo Stato) e l’eventuale incertezza sul giudice munito di giurisdizione poteva essere rimediata tramite il regolamento di giurisdizione. Il Collegio ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., considerato il carattere largamente consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto.
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Nota della Redazione
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