Errore materiale sulla data correggibile ricorso per motivi nuovi inammissibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 15677 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La precisazione, nel corso del processo, della data di commissione del reato, quando non determini una trasformazione radicale della fattispecie concreta, integra una mera correzione dell’errore materiale dell’imputazione e non una modifica ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., purché l’imputato sia stato posto nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’accusa. La violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, relativi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2013 e 2014, unificati dal vincolo della continuazione. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per la modifica della data di commissione dei reati, l’illegittima acquisizione del verbale di constatazione della Guardia di Finanza, vizi di motivazione in ordine alla natura fittizia delle operazioni, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, infine, questioni relative alla prescrizione e alla mancata valutazione dei motivi nuovi depositati in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che la correzione della data di presentazione delle dichiarazioni fraudolente, operata direttamente dal Tribunale, integrasse una modifica dell’imputazione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010, ha precisato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da configurare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio per la difesa. Nel caso di specie, l’indicazione analitica delle fatture false e della loro epoca di emissione rendeva evidente che la dichiarazione non poteva che essere quella presentata nell’anno successivo, essendo la modifica una mera correzione di un errore materiale.
Quanto all’acquisizione del verbale di constatazione, la Corte ha accertato, esaminando gli atti, che il documento era stato ritualmente acquisito con l’espresso consenso del difensore, sia pure con esclusione della parte relativa ai brogliacci delle intercettazioni. Ha inoltre condiviso l’orientamento secondo cui la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori, se non è prevista una specifica sanzione dalle norme processuali a cui la disposizione rimanda. Ha infine ritenuto le ulteriori censure inammissibili perché basate su motivi non sottoposti al vaglio della Corte di appello e, comunque, irrilevanti, essendo i dati del verbale stati autonomamente acquisiti nel dibattimento di primo grado.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ampiamente motivato il giudizio di oggettiva inesistenza delle fatture, basato su elementi puntuali come l’ammissione dell’imputato e le risultanze documentali. Le doglianze del ricorrente sono state quindi considerate una mera sollecitazione a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da illogicità.
La Corte ha infine dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto, considerando corretta la motivazione che aveva valorizzato l’entità dell’imposta evasa e la reiterazione dell’illecito. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sull’art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 per aspecificità, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione sul mancato rispetto del requisito temporale dei pagamenti. Tale inammissibilità ha determinato il venir meno della possibilità di dichiarare l’eventuale prescrizione del reato, non potendosi formare un valido rapporto di impugnazione, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 32 del 2000. La Corte ha comunque verificato la correttezza dei periodi di sospensione, rilevando che il termine massimo di prescrizione era maturato solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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