Onere della prova della qualità di consumatore del fideiussore garante di società (Cass. civ. Sez. 3 n. 19009 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva del codice del consumo l’onere della prova della propria qualità soggettiva di consumatore, non spettando al professionista dimostrare che la controparte non ne sia in possesso. Il fideiussore che deduca di aver prestato garanzia in qualità di consumatore deve pertanto dimostrare di averlo fatto per ragioni meramente personali, e non per finalità o interessi relativi all’attività imprenditoriale del soggetto garantito, provando in particolare di non detenere partecipazioni al capitale sociale e di non rivestirne ruoli amministrativi o gestionali. La qualità di consumatore va valutata con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, e non già del distinto contratto principale.

Il Fatto

Alcuni garanti, in qualità di fideiussori di una società poi cancellata dal registro delle imprese, avevano ricevuto la notifica di cartelle di pagamento con cui il creditore, surrogatosi alla banca finanziatrice, chiedeva la restituzione di una somma per un mutuo assistito dal Fondo di Garanzia PMI. Gli oppositori avevano proposto opposizione deducendo la decadenza ex art. 1957 cod. civ., per non aver il creditore tempestivamente richiesto il pagamento al debitore principale.

Rigettata l’opposizione in primo grado, la Corte d’appello ne accoglieva l’impugnazione, annullando le cartelle e riconoscendo ai fideiussori la tutela consumeristica. Avverso tale decisione la società creditrice proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che la decisione non è incisa dalle questioni, rimesse alle Sezioni Unite, in tema di nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI, non essendo state ritualmente dispiegate nel giudizio.

Nel rigettare il primo motivo, la Corte ha affermato che non è richiesto un comportamento abituale per configurare la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 cod. civ. nelle fideiussioni bancarie, potendo la nullità derivare anche da un’ipotesi singola di deroga. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo alla mancata produzione del provvedimento della Banca d’Italia e alla prova dell’utilizzo standardizzato delle clausole, ritenendo la motivazione della Corte territoriale logica e perspicua, nonché le questioni già affrontate in primo grado.

Il terzo motivo è stato accolto. La S.C. ha ricordato che la qualità di consumatore del fideiussore persona fisica va valutata, secondo la giurisprudenza eurounitaria, con riferimento al contratto di garanzia e all’interesse del garante nella società garantita. In particolare, deve escludersi la tutela consumeristica quando il fideiussore rivesta la qualità di socio o di amministratore. Nella specie, la Corte territoriale non aveva adeguatamente indagato i profili di interesse diretto dei garanti nella società garantita, risultando almeno uno di essi titolare di una partecipazione non trascurabile o amministratore unico.

Il quarto motivo, concernente la qualifica pubblicistica del credito e la conseguente inopponibilità di eccezioni relative al rapporto privatistico, è stato ritenuto assorbito dall’accoglimento del terzo, implicando accertamenti di fatto da rimettersi al giudice del rinvio. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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