Ottemperanza al giudicato e notifica al Ministero tramite PEC (TAR Campania n. 3524 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi del novellato art. 475 c.p.c., è validamente eseguita all’indirizzo PEC comunicato al Ministero della Giustizia e inserito nel Re.G.Ind.E., con la conseguenza che risulta integrato il presupposto del preventivo decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’accoglimento della domanda di ottemperanza resta tuttavia circoscritto alle sole statuizioni del titolo effettivamente azionabili: non può estendersi alla refusione delle spese di lite ove il difensore, dichiaratosi antistatario nel giudizio civile, non si sia costituito in proprio, né alle spese di CTU in difetto del decreto di liquidazione. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Campania per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento, in favore di ciascuno, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla refusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.

Il Ministero si è costituito deducendo di aver inoltrato al legale di controparte una formale richiesta, tramite PEC, della documentazione necessaria per procedere al pagamento. All’udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera in via preliminare le perplessità sull’ammissibilità del ricorso emerse in una precedente udienza. Rileva, infatti, che risulta documentata e non contestata la tempestiva notificazione della sentenza ottemperanda all’indirizzo PEC del Ministero, già ritenuto idoneo dalla giurisprudenza in quanto comunicato al Ministero della Giustizia, gestore del Re.G.Ind.E. (T.A.R. Catania, Sez. I, n. 661/2023; T.A.R. Molise, Sez. I, n. 265/2022). È dunque integrato il presupposto del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorso non è accolto quanto alla refusione delle spese di lite riconosciute nel titolo, poiché il difensore, dichiaratosi antistatario nel giudizio civile, non si è costituito in proprio nel presente giudizio. Parimenti non è accolta la domanda sulle spese di CTU, non essendo stato depositato il decreto di liquidazione.

È invece fondata la domanda di ottemperanza relativa alla parte del titolo che condanna il Ministero al pagamento delle somme quantificate a titolo risarcitorio, debenza peraltro ammessa dalla stessa Amministrazione. Il Ministero non ha dimostrato l’effettivo soddisfacimento della pretesa, né ha smentito il permanere dell’interesse dei ricorrenti alla decisione.

Sussistono pertanto i presupposti dell’art. 114 c.p.a., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza civile, attestata da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ante quem. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli. Il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, con liquidazione del compenso in separato decreto. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero e liquidate in favore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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