Patto di prova nullo e reintegrazione attenuata nel contratto a tutele crescenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24201 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità genetica del patto di prova, stipulato in assenza dei requisiti di legge, determina la conversione automatica dell’assunzione in contratto definitivo sin dall’inizio, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ., e il venir meno del regime di libera recedibilità di cui all’art. 1 legge n. 604 del 1966. Il recesso intimato per mancato superamento della prova è dunque inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo e si configura come licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto materiale. Nel regime del d.lgs. n. 23 del 2015, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2024, tale fattispecie va ricondotta alla tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, restando superata l’opposta soluzione della tutela meramente indennitaria.
Il Fatto
Una lavoratrice, inquadrata nella categoria di quadro, era stata assunta con contratto a tutele crescenti e con un patto di prova di sei mesi, contestuale all’assunzione. Il rapporto era cessato per recesso della società datrice, motivato dal mancato superamento della prova. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento, deducendo la nullità del patto di prova per difetto di specificazione delle mansioni.
Il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza non definitiva, ha dichiarato la nullità del patto di prova, annullato il licenziamento e condannato la società alla reintegrazione e alla regolarizzazione contributiva, disponendo il prosieguo per la quantificazione dell’indennità. Con sentenza definitiva n. 77/2023 ha poi liquidato l’indennità risarcitoria in dodici mensilità, nel limite di euro 90.000,00, detratto l’aliunde perceptum. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, in luogo di quella indennitaria del comma 1. La Corte ricostruisce il percorso giurisprudenziale: la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che la nullità della clausola del patto di prova, in quanto parziale, non si estende all’intero contratto, ma converte automaticamente l’assunzione in definitiva.
Da ciò discende il venir meno della libera recedibilità dell’art. 1 legge n. 604 del 1966. Il recesso equivale a un ordinario licenziamento, soggetto alla verifica giudiziale della giusta causa o del giustificato motivo. Prima del 2012 la tutela variava solo in base al requisito dimensionale; dopo la legge n. 92 del 2012 si era affermata la reintegrazione attenuata ex art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 questa Corte, con la decisione n. 20239/2023, aveva invece ritenuto applicabile la sola tutela indennitaria. La Corte dichiara oggi di dover rivedere tale impostazione alla luce dei principi della Corte costituzionale n. 128 del 2024.
Il mancato superamento di una prova che non esiste è chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca il fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice. La tutela applicabile è dunque quella della reintegrazione c.d. attenuata. Richiamando la Corte costituzionale n. 125 del 2022, la Corte osserva che l’insussistenza del fatto investe il nucleo stesso della scelta imprenditoriale e non ammette graduazioni in chiave di evidenza fenomenica: senza un valido patto di prova manca la giustificatezza del recesso.
La sentenza impugnata, benché emessa prima della pronuncia della Consulta, è nel risultato conforme a tali principi: il primo motivo è respinto. Il secondo motivo, relativo al meccanismo di calcolo dell’indennità e alla detrazione dell’aliunde perceptum, è infondato: la Corte territoriale ha correttamente ancorato l’indennità alla misura massima di dodici mensilità, detraendo quanto percepito dalla lavoratrice. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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