Monetizzazione del congedo non fruitо per causa non imputabile al lavoratore (TAR Lombardia n. 2039 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ferie e congedo ordinario del personale delle Forze di polizia, il divieto di monetizzazione posto dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 non opera quando il mancato godimento sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto, in virtù del diritto dell’Unione, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in condizione di fruire delle ferie, invitandolo se necessario formalmente e informandolo in tempo utile del rischio di perdita e della non sostituibilità con indennità. L’onere della prova di tale diligenza incombe sul datore di lavoro: in difetto, la pretesa alla indennità sostitutiva non può essere negata.
Il Fatto
Il ricorrente, già Assistente Capo Coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria, ha cessato il rapporto di lavoro il 3.08.2022 dopo un periodo di aspettativa continuativa iniziato il 4.02.2021. Con istanza poi rettificata ha chiesto il pagamento sostitutivo del congedo ordinario maturato nel 2020 e non fruito, invocando l’art. 18 d.P.R. n. 254/1999.
L’Amministrazione ha respinto la richiesta rilevando l’assenza di atti formali che giustificassero la fruizione nell’anno successivo, autorizzando il pagamento solo per gli anni 2021 e 2022. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti deducendo l’incompetenza dell’autorità e la fondatezza della pretesa creditoria; il Ministero ha resistito sostenendo che le esigenze connesse all’emergenza sanitaria non integrano una causa non imputabile al lavoratore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo di incompetenza richiamando la delega del Provveditore Regionale alla firma dei decreti di monetizzazione delle ferie non godute. Passa poi alla ricognizione del quadro normativo: l’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995, l’art. 18 d.P.R. n. 254/1999, l’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 170/2007 e il divieto generale dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012.
Il Giudice richiama la Corte cost. n. 95/2016, che ha escluso l’illegittimità costituzionale della norma interpretandola nel senso che il divieto non opera quando la cessazione del rapporto e il mancato godimento dipendano da causa non imputabile al lavoratore. Richiama altresì la sentenza CGUE 20 luglio 2016, causa C-341/15, secondo cui il diritto all’indennità finanziaria non è subordinato a condizioni ulteriori rispetto alla cessazione del rapporto e al mancato godimento delle ferie.
Il Collegio prende poi atto dell’orientamento amministrativo restrittivo, espresso da Cons. Stato, sez. II, n. 2349/2022, che esclude l’impedimento in assenza di richiesta del lavoratore, ma lo rimedita alla luce della CGUE 18 gennaio 2024, causa C-218/22. Da tale pronuncia discende un preciso obbligo del datore di lavoro di sollecitare il dipendente a fruire delle ferie in tempo utile e di avvertirlo del rischio di perderle, con onere della prova a suo carico circa la divulgazione di informazioni chiare e complete.
Applicando tali principi, il TAR rileva che nel 2020 il ricorrente era gestore della sala convegno dell’istituto, come attestato dalla nota del Direttore dell’11.10.2021, e che dal 4.02.2021 è stato collocato in aspettativa. L’Amministrazione non ha dimostrato di aver tenuto un contegno positivo volto a renderlo edotto delle conseguenze della mancata fruizione prima di tale data: la sola assenza di regolari istanze non è dunque ostativa alla monetizzazione.
Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo di riconoscere l’indennità per i 45 giorni di congedo non fruiti nel 2020 e interessi legali dalla domanda al saldo; esclusa la rivalutazione monetaria per difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Le spese sono compensate in ragione della novità dei principi richiamati, salva la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.