Motivazione apparente e doppia conforme: inammissibile il ricorso reiterativo (Cass. pen. Sez. III n. 32590 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello c.d. “doppia conforme”, le due decisioni di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, quando la sentenza di appello si richiami ripetutamente a quella di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova. Il vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve essere dedotto in modo specifico quanto alla sua natura — contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza — non essendo ammissibile la deduzione alternativa o cumulativa, e deve risultare interno al provvedimento impugnato. E’ pertanto inammissibile, per genericità “estrinseca”, il motivo che riproponga le stesse censure già svolte in appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. La doglianza sulla dosimetria della pena, quando non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, è sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dalla pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale, che aveva condannato il ricorrente per una pluralità di reati in materia di stupefacenti, ritenuta la continuazione, le attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti e alla recidiva, con pena ridotta per il rito abbreviato. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva dichiarato inammissibile l’appello del pubblico ministero su alcuni motivi e lo aveva rigettato nel resto, confermando la condanna.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, poi integrato da motivi nuovi, lamentando l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’aggravante della promozione e direzione del concorso, la mancata esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva reiterata e i vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della sentenza di appello come doppia conforme rispetto a quella di primo grado. Il richiamo ripetuto alla decisione del Tribunale e l’identità dei criteri valutativi della prova consentono di leggere le due pronunce come un unico corpo decisionale, con la conseguenza che il sindacato di legittimità investe l’intero complesso argomentativo.

Su questa premessa si innesta la disciplina del vizio di motivazione. Il ricorrente deve dedurre il vizio in modo specifico quanto alla sua natura, senza poterlo prospettare in forma alternativa o cumulativa, e deve individuare il punto della decisione connotato dal vizio. Il vizio, inoltre, deve essere interno all’atto e non può risolversi in una rivisitazione critica del materiale probatorio, che introdurrebbe un inammissibile giudizio di merito. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 e la giurisprudenza sulla genericità estrinseca dei motivi.

Il primo motivo, relativo all’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/1990 in relazione all’art. 112, comma 1, n. 2, cod. pen., è dichiarato inammissibile per genericità estrinseca, prima ancora che infondato, perché ripropone le censure d’appello senza confrontarsi con la motivazione resa. Nel merito, il rinvio all’aggravante del concorso premia il ruolo di preminenza di chi ha promosso o diretto il reato; la Corte conferma che la contestazione era precisa e che la sentenza territoriale aveva dato ampia contezza delle fonti probatorie del ruolo apicale del ricorrente.

Il secondo motivo, sulla recidiva, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricorda che il giudizio sulla recidiva non riguarda l’astratta pericolosità del soggetto, ma postula una relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito, da valutare secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. Il dovere di motivazione può essere adempiuto anche in forma succinta o implicita, purché emerga che il giudice ha ritenuto il nuovo delitto espressione di una maggiore capacità delinquenziale. Nel caso concreto la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato la gravità del fatto e la valenza criminogena della recidiva.

Il terzo motivo, sulla dosimetria della pena, è inammissibile. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.; è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di legge, essendo richiesta una spiegazione dettagliata solo quando la pena superi di gran lunga la misura media edittale. La Corte esclude che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Da ultimo, i motivi nuovi sono dichiarati inammissibili, perché l’inammissibilità dei motivi principali si estende alle doglianze che concernono questioni non attinte dal ricorso principale. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *