Prescrizione e sospensione dopo riforma Cirielli e competenza nella truffa Postepay (Cass. pen. Sez. II n. 36376 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai reati consumati nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, ratione temporis, la sospensione della prescrizione disciplinata dall’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Il termine resta sospeso dal decorrere del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, entro il limite massimo complessivo di un anno e sei mesi. La truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico su carta dotata di IBAN, collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto riscuotendo la somma, e non dove la persona offesa impartisce la disposizione di pagamento. Ne deriva la competenza del giudice del luogo di riscossione.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 aprile 2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti il 31 marzo 2025 per alcuni delitti di truffa, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen. Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2 e 157 cod. pen., assumendo che i reati fossero estinti per prescrizione già nel giudizio di merito e che l’art. 161-bis cod. pen. non fosse applicabile ai fatti anteriori al 31 dicembre 2019. Con il secondo ha lamentato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Asti, sostenendo che la lesione patrimoniale si fosse verificata nei luoghi in cui le persone offese avevano disposto i versamenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Sul primo ha rilevato che i delitti erano stati commessi tra il 12 febbraio 2018 e il 29 marzo 2018 e che, alla data della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, non era maturato per alcuno di essi, anche trascurando i periodi di sospensione indicati dalla Corte territoriale.
Ha quindi affermato l’applicazione ratione temporis dell’art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, richiamando Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti. Dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, decorrente il 30 giugno 2025, il corso della prescrizione è rimasto sospeso sino al dispositivo della sentenza di appello, intervenuto il 28 aprile 2026, per nove mesi e ventinove giorni, entro il limite di un anno e sei mesi. L’ulteriore sospensione prevista per il giudizio di cassazione è poi decorsa dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione di secondo grado sino al dispositivo, senza superare il limite complessivo.
Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui la truffa contrattuale realizzata con pagamento tramite bonifico su carta dotata di IBAN, collegata a un conto acceso presso una banca territoriale, si perfeziona dove l’agente riscuote la somma (Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi). La Corte territoriale aveva accertato che la carta Postepay era collegata a un conto corrente munito di IBAN intestato all’imputata, traendo da ciò la competenza del giudice di Asti.
Il ricorrente non ha censurato specificamente tale accertamento di fatto né ha dedotto un travisamento della prova, limitandosi ad affermare in termini generici che i versamenti sarebbero confluiti nei circondari di Salerno, Torino, Monza e Cuneo. La doglianza non si è quindi confrontata con la ratio della decisione impugnata, fondata su un presupposto non efficacemente contestato.
All’inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 161-bis c.p. – Cessazione del corso della prescrizione
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso