Sospensione mai richiesta: una sola volta per la stessa condanna (Cass. pen. Sez. I n. 32378 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione della pena detentiva, la sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non può essere adottata più di una volta per la stessa condanna. Il divieto di cui all’art. 656, comma 7, cod. proc. pen. non è circoscritto all’ipotesi in cui una precedente istanza di ammissione a misura alternativa sia stata rigettata o dichiarata inammissibile, ma opera anche quando quella istanza non sia stata mai presentata. In caso di provvedimento di cumulo, la locuzione “stessa condanna” comprende anche una sola delle condanne ricomprese, poiché il cumulo ne impone l’esecuzione congiunta come se derivassero da un’unica pronuncia. L’irreperibilità del condannato esime il pubblico ministero da ricerche nel luogo di nascita estero quando ivi non sia noto alcun indirizzo, e l’obbligo di nuove ricerche ex art. 159, comma 1, cod. proc. pen. è condizionato alla loro oggettiva praticabilità.
Il Fatto
Il condannato, detenuto, chiede al giudice dell’esecuzione la restituzione nel termine per presentare istanza di reiterazione della sospensione dell’esecuzione e di concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza, ricostruendo una vicenda esecutiva articolata: nel 2019 il pubblico ministero aveva emesso ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, ma la notifica non era andata a buon fine e, dopo verbale di vane ricerche, era stato emesso decreto di irreperibilità con notifica al difensore; decorso il termine senza istanza, il decreto di sospensione era stato revocato. Nel 2021 il pubblico ministero aveva poi emesso un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, questa volta senza disporre la sospensione. Il condannato ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 159 e 656 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni. La prima riguarda la ritualità del decreto di irreperibilità emesso nel 2019. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente valorizzato il fatto che, a quella data, non era noto alcun indirizzo del condannato nel paese di origine e ha degradato le allegazioni difensive rese in udienza a mera asserzione verbale. La Corte richiama il principio, espresso da Sez. 2 n. 39329 del 31/05/2016, secondo cui l’obbligo di nuove ricerche ex art. 159, comma 1, cod. proc. pen. è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, limite logico di ogni garanzia processuale. Le doglianze difensive sono generiche ed eccentriche rispetto al tema di prova: i documenti albanesi prodotti, rilasciati nel 2026, non incidono su una valutazione compiuta nel 2019.
La seconda questione concerne l’art. 656, comma 7, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il divieto di reiterare la sospensione riguardi solo il caso in cui la richiesta sia stata rigettata, non l’ipotesi in cui non sia mai stata presentata. La Corte respinge questa lettura, muovendo dal dato letterale della norma, il cui enunciato iniziale vieta la sospensione per la “stessa condanna” più di una volta.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato, cui intende dare continuità, secondo cui la sospensione non può essere disposta non solo quando una precedente istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile, ma anche quando l’istanza non sia mai stata in precedenza presentata (Sez. 1 n. 17045 del 19/03/2015; Sez. 1 n. 5915 del 17 dicembre 2015, dep. 2016). Né rileva che il condannato non abbia proposto la richiesta di reiterazione per fatti a lui non dipendenti.
Infine, quanto al provvedimento di cumulo, la Corte richiama Sez. 1 n. 19596 del 22/06/2020: la locuzione “stessa condanna” comprende anche una sola delle condanne ricomprese, perché il cumulo comporta l’esecuzione congiunta dei titoli come se fossero un’unica pronuncia, precludendo l’esecuzione separata delle singole condanne. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p.p. – Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
- Art. 656 c.p.p. – Esecuzione delle pene detentive