Il giudicato assolutorio copre i medesimi fatti storici anche se diversamente qualificati (Cass. pen. Sez. 6 n. 7507 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. L’idem factum ricorre in caso di fatti materiali sostanzialmente identici per circostanze connesse da inscindibile legame sotto il profilo spazio-temporale, dovendosi invece escludere tale identità quando dalla medesima condotta dell’agente siano derivati eventi naturalisticamente diversi. Qualora i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, opera la preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, indipendentemente dall’astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti.
Il Fatto
A seguito di una prima sentenza assolutoria per la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen., la Corte d’appello, investita dell’impugnazione della sola parte civile, dichiarava inammissibile il gravame ma trasmetteva gli atti al Pubblico ministero, rilevando l’esistenza di condotte inquadrabili in altre fattispecie di reato. Sorgeva così un nuovo procedimento per il delitto di cui all’art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), avente ad oggetto i medesimi episodi materiali già oggetto del primo giudizio. Il giudice di secondo grado dichiarava, quindi, di non doversi procedere nei confronti degli imputati per la sussistenza del ne bis in idem sostanziale e processuale, ritenendo che la nuova contestazione riguardasse i medesimi fatti, seppure diversamente qualificati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, ravvisandone la manifesta infondatezza giuridica. Richiamando il principio consolidato delle Sezioni Unite, la Sesta Sezione ha ribadito che l’identità del fatto, ai fini del divieto di un secondo giudizio, va valutata non in base alla qualificazione giuridica ma in una prospettiva storico-naturalistica, considerando la condotta, l’evento e il nesso causale. Ne deriva che la preclusione processuale opera anche quando la medesima condotta sia stata sussunta, nei diversi procedimenti, in differenti fattispecie astratte di reato.
Nella specie, i due processi hanno riguardato esattamente i medesimi fatti storici, essendo irrilevante il rapporto strutturale tra le diverse norme incriminatrici. La Corte ha precisato, inoltre, che nessun rilievo poteva assumere la determinazione assunta dal giudice d’appello nel primo giudizio di trasmettere gli atti al Pubblico ministero: tale iniziativa, oltre che giuridicamente errata, ha determinato la duplicazione di un processo per gli stessi fatti nei confronti delle medesime persone, che l’ordinamento non consente.
Con un obiter dictum, la Sesta Sezione ha chiarito che, nell’ipotesi di appello della sola parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., l’ambito di cognizione del giudice è limitato all’accertamento dei presupposti della responsabilità civile, ossia alla verifica delle condotte e delle conseguenze dannose, essendo irrilevante la qualificazione giuridica ai fini penali. Il giudice d’appello avrebbe pertanto potuto direttamente accogliere il gravame della parte civile, senza necessità di trasmettere gli atti al pubblico ministero.
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Nota della Redazione
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