Prelievo latte: onere della prova dell’interruzione della prescrizione su AGEA (TAR Sardegna n. 53 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero del prelievo latte, l’eccezione di prescrizione opposta dal produttore è un’eccezione in senso stretto che la parte interessata deve corredare dell’indicazione del sorgere del debito e del decorso del tempo. L’interruzione della prescrizione integra invece un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base delle prove ritualmente acquisite, ma il fatto interruttivo deve essere provato da chi ha esercitato il diritto. Il creditore che agisca per il prelievo latte è pertanto gravato dall’onere di dimostrare gli atti interruttivi della prescrizione decennale. Ove l’Amministrazione non contesti specificamente l’eccezione e non offra almeno un principio di prova degli atti interruttivi, il giudice deve porre a fondamento della decisione l’eccezione stessa, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Con la cartella di pagamento impugnata, AGEA ha comunicato al ricorrente gli importi iscritti a debito nel ruolo reso esecutivo il 19 febbraio 2015, a titolo di capitale e interessi, per il c.d. prelievo latte sulle consegne con riferimento alle campagne lattiero-casearie 1996/1997, 2000/2001 e 2001/2002.

Il ricorrente, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito, ha dapprima impugnato la cartella davanti al Tribunale di Oristano, che con sentenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo. Con ricorso depositato il 9 settembre 2019 il ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al TAR, riproponendo i medesimi motivi: prescrizione del credito per tutte le poste intimate, essendo la cartella notificata solo il 13 marzo 2015, quando erano già decorsi i termini quinquennale e decennale; in subordine, prescrizione degli interessi e erroneo calcolo degli stessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene preliminare e assorbente l’esame del primo motivo, con cui il ricorrente oppone la prescrizione dei crediti recati dall’intimazione impugnata. La premessa generale è che, ai sensi dell’art. 2938 cod. civ., l’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso stretto, che la parte interessata deve fondare indicando il sorgere del debito e il decorso del tempo. L’interruzione della prescrizione, invece, integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’onere di provare il fatto interruttivo grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione, con la precisazione — riferita proprio alla cartella per il prelievo latte — che tale onere grava sul creditore (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7587 del 2023). Richiama poi il termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., applicabile al credito da prelievo latte secondo l’orientamento richiamato (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023; Consiglio di Stato, sez. III, n. 9706 del 2022; Consiglio di Stato, sez. II, n. 8659 del 2021).

Nel merito, il ricorrente ha dedotto che il più antico dei crediti azionati sarebbe sorto nel 1997 e il più recente nel 2002, e che la prescrizione sarebbe maturata prima dell’intimazione notificata l’11 giugno 2013. Ogni precedente richiesta di pagamento, secondo la sua tesi, non gli sarebbe stata notificata o sarebbe stata annullata dal TAR.

L’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a contrastare tale affermazione. In particolare, AGEA si è limitata a produrre una tabella dalla medesima redatta, con date di asserite notifiche, senza consentire alcun controllo sulla veridicità delle circostanze riportate. Non è dunque possibile affermare l’avvenuta interruzione della prescrizione. Non assumono rilievo neppure le circostanze relative al contenzioso instaurato dal primo acquirente, per difetto di elementi fattuali idonei a determinare l’oggetto di quel giudizio e la sua eventuale efficacia interruttiva verso il produttore ricorrente.

Il primo atto pacificamente interruttivo risulta notificato l’11 giugno 2013, con riferimento a crediti sorti tra il 1997 e il 2002. L’eccezione di prescrizione è pertanto fondata e gli ulteriori motivi restano assorbiti. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2938 c.c.

Tutte le 44 sentenze sull'art. 2938 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *