Art. 187.

Art. 187.

Oggetto della prova

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

3. Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita' civile derivante dal reato.

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