Ricorso inammissibile per genericità sui periodi di sospensione della prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 35457 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che contesti il computo del periodo di sospensione della prescrizione limitandosi a denunciare l’omessa motivazione sulle ragioni dei singoli rinvii, senza indicare gli errori che, in ipotesi, siano stati decisivi ai fini del computo complessivo. Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere si tiene conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, anche quando, nel giudizio di comparazione, sia stata considerata subvalente o equivalente, perché l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude l’applicabilità dell’art. 69 cod. pen.. In tema di acquisizione di atti predibattimentali, il consenso può essere espresso tacitamente mediante l’assenza di opposizione, quando il complessivo comportamento processuale della parte sia incompatibile con una volontà contraria; l’eccezione di inutilizzabilità è inoltre inammissibile per aspecificità se non è dedotta la decisività dell’elemento probatorio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Potenza confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di estorsione e ricettazione di un assegno denunciato smarrito, aggravati dalla recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo otto motivi: tra gli altri, la mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per decorso del termine massimo di prescrizione, la sussistenza della recidiva, l’inutilizzabilità dell’interrogatorio acquisito senza consenso espresso del difensore, la valutazione della credibilità della persona offesa, la sussistenza della minaccia e la genericità dell’esame dei motivi di appello.

Il ricorrente contestava in particolare che fossero stati computati duemilaquattrocentonovantasei giorni di sospensione senza verificare i presupposti che li avevano giustificati, sostenendo che la motivazione si fosse limitata a sommare i periodi di stasi processuale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, relativo al computo dei periodi di sospensione, i giudici di legittimità hanno rilevato che la doglianza è generica: il ricorrente si limita a indicare un’omessa motivazione sulle ragioni giustificative dei singoli periodi, senza indicare eventuali errori decisivi per il computo complessivo. La censura è inoltre manifestamente infondata. La sentenza ricostruisce analiticamente le attività svolte nelle udienze di primo e secondo grado, individuando i periodi di sospensione e la loro causa, tra rinvii su istanza della difesa, astensione dei difensori e motivi di salute.

Il Collegio ha quindi confermato il principio secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, nulla rilevando che essa sia stata considerata subvalente o equivalente nel giudizio di comparazione, in coerenza con l’art. 157, terzo comma, cod. pen., che esclude l’applicabilità dell’art. 69 cod. pen. (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899-01; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821-01).

Quanto all’inutilizzabilità dell’interrogatorio, la Corte ha ribadito che il ricorrente non ha effettuato la prova di resistenza e che, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata opposizione all’acquisizione di un atto equivale al consenso, ove il comportamento processuale della parte sia incompatibile con una volontà contraria (Sez. 5, n. 12615 del 19/12/2025, dep. 2026, Salsiccia, Rv. 289753-01).

I motivi sulla credibilità della persona offesa e sulla minaccia sono stati ritenuti non consentiti, perché sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea al perimetro del giudizio di legittimità, limitato al controllo della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova. La Corte d’appello aveva comunque offerto una motivazione persuasiva su entrambi i temi.

Il motivo sulla ricettazione è stato giudicato tardivo e manifestamente infondato, poiché la successività della denuncia di smarrimento rispetto all’accertamento del reato non esclude l’illiceità della detenzione del titolo. Gli ultimi motivi sono stati dichiarati generici, richiamandosi il principio per cui l’impugnazione è inammissibile quando non enuclea con puntuale riferimento alla motivazione impugnata il punto devoluto (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese alla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *