Telepass e controlli a distanza: dati inutilizzabili senza informativa al lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15391 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I dati acquisiti dal datore di lavoro attraverso l’apparecchio Telepass installato sull’autovettura aziendale sono riconducibili agli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori di cui all’art. 4, comma 1, L. n. 300/1970, come novellato dall’art. 23 d.lgs. n. 151/2015. La loro utilizzabilità a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresi quelli disciplinari, è subordinata alla condizione, posta dal comma 3 della medesima disposizione, che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, oltre che nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003. Tale informativa deve essere specificamente riferita a ciascuno strumento di controllo, non essendo sufficiente quella resa per altro dispositivo parimenti affidato al dipendente. Il controllo a distanza, quand’anche indiretto e postumo, non perde tale natura per il fatto che i dati siano ricavati da documentazione contabile proveniente da un terzo fornitore del servizio.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva licenziato per motivi disciplinari un dipendente con mansioni di tecnico trasfertista, contestandogli una serie di mancanze commesse in due giornate lavorative. La contestazione si fondava su due distinte fonti: i dati del sistema informatico collegato al computer palmare in dotazione e i riscontri dei pedaggi autostradali desumibili dal Telepass installato sull’autovettura aziendale.

Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il primo recesso, giudicando superfluo l’esame del secondo. La Corte d’appello, in riforma, ha annullato il licenziamento, dichiarato estinto il rapporto alla data del recesso e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a otto mensilità. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina dapprima il quarto motivo, potenzialmente dirimente perché deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è infondato: la motivazione resa dalla Corte territoriale è pienamente comprensibile. Ricordano le Sezioni unite n. 25392 del 2019 che la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso concreto la ricorrente muove in realtà una critica all’apprezzamento probatorio, non alla tenuta logica della decisione.

Inammissibile è il terzo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 437 c.p.c.: la società non deduce che le argomentazioni e i documenti asseritamente nuovi siano stati effettivamente posti a fondamento della decisione d’appello, e dal testo della sentenza impugnata risulta che il convincimento si è formato su atti già acquisiti.

I motivi primo e secondo, esaminati congiuntamente, sono infondati. Preliminarmente la Corte distingue i controlli c.d. difensivi — diretti ad accertare comportamenti estranei al rapporto di lavoro e lesivi del patrimonio aziendale — dai controlli sull’adempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali. I controlli difensivi sono ammessi, anche dopo la novella, purché sussista un fondato sospetto di illecito e sia assicurato un corretto bilanciamento tra interessi aziendali e tutela della riservatezza del lavoratore. La Corte rileva però che la società non ha mai allegato, nei gradi di merito, che l’installazione del Telepass rientrasse fra tali controlli difensivi né ha allegato le circostanze specifiche che avrebbero indotto ad attivarlo: la censura introduce un nuovo tema d’indagine in sede di legittimità ed è perciò inammissibile.

Nel merito, la Corte precisa che la Corte d’appello non ha qualificato il Telepass come strumento di geolocalizzazione in tempo reale, bensì ha rilevato che i dati sono stati utilizzati ai fini disciplinari in difetto della copertura normativa. È irrilevante che i dati dei transiti non siano forniti direttamente dal dispositivo ma ricavati dal documento allegato alla fattura mensile: l’apparecchio consente comunque la registrazione dei transiti e quindi un controllo a distanza, sebbene postumo, dell’attività del lavoratore.

Decisiva è la constatazione dell’assenza dell’informativa richiesta dall’art. 4, comma 3, L. n. 300/1970: la comunicazione relativa al palmare non conteneva alcun riferimento al Telepass. In ragione dell’eccezionale deroga sull’utilizzabilità dei dati per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, la condizione va attuata per ciascuno strumento. È irrilevante la consapevolezza del dipendente della presenza dell’apparato: non supplisce alla necessaria informativa. Ne segue l’inutilizzabilità dei dati e il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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