Contributo di costruzione, rettifica del quantum e insussistenza dell’affidamento (TAR Puglia n. 730 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa e non costituiscono espressione di potestà pubblicistica. Essi integrano l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico. Ne consegue che il Comune può sempre rideterminare l’importo erroneamente liquidato, a favore o a sfavore del privato, nell’ordinario termine di prescrizione decennale, senza incorrere in decadenza e senza applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La tutela dell’affidamento e il principio di buona fede operano solo in via eccezionale, quando la verificabilità del calcolo non sia possibile con l’ordinaria diligenza richiesta al debitore.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia la nota con cui il Comune ha chiesto il recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione, riferite a un permesso di costruire rilasciato nel 2009. Il provvedimento impugnato richiamava l’originaria liquidazione operata in sede di rilascio del titolo edilizio.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 16, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, oltre al difetto di motivazione, lamentando la contraddittorietà del provvedimento rispetto a precedenti determinazioni dell’ente. Ha inoltre invocato la lesione del legittimo affidamento e della buona fede, proponendo in via subordinata domanda indennitaria e risarcitoria. Il Comune si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 30.08.2018, che ha ricondotto la determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione a un rapporto obbligatorio di natura paritetica. Da ciò deriva l’inapplicabilità della disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e, più in generale, delle disposizioni previste per gli atti provvedimentali espressione di imperio.
La conseguenza è che l’amministrazione può rideterminare l’importo del contributo in ogni tempo, entro il termine di prescrizione decennale, anche a sfavore del privato. Il privato, per converso, non è tenuto a impugnare gli atti determinativi nel termine di decadenza, potendo agire dinanzi al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine decennale anche con azione di mero accertamento.
Il Collegio esclude altresì l’applicabilità dell’art. 1431 c.c., poiché l’errore nella liquidazione del contributo non attiene a elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore, ma riguarda l’applicazione delle tabelle parametriche o un mero errore di calcolo, riconoscibile dal privato con ordinaria diligenza. La tutela dell’affidamento e il principio di buona fede, pur operanti nel rapporto obbligatorio, rilevano solo nell’ipotesi eccezionale in cui la conoscibilità e la verificabilità del calcolo non siano possibili.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che il Comune ha fatto riferimento all’art. 2 della L.R. n. 1/2007 e alle delibere di Giunta Regionale n. 449/2006 e n. 2268/2006, tutte vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio. L’amministrazione ha quindi esercitato un potere privatistico di rettifica del quantum dovuto, non un potere pubblicistico di riesame, richiedendo quanto effettivamente dovuto in base alle tabelle parametriche allora vigenti. La complessità delle operazioni di calcolo non costituisce circostanza idonea a fondare l’affidamento, poiché il debitore avrebbe potuto controllare il quantum fin dall’origine secondo i principi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il Collegio respinge pertanto il ricorso e, per la particolarità della questione, dispone la compensazione delle spese di lite. La domanda indennitaria e risarcitoria, formulata in termini generici e indimostrati, resta assorbita nel rigetto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 1431 c.c. – Errore riconoscibile