Revisione prezzi e prescrizione del credito dell’appaltatore (Cons. Stato n. 5495 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., decorrente dal termine di pagamento di ciascun rateo del corrispettivo, ovvero dal diritto all’integrazione se il rateo sia stato corrisposto in misura inferiore. La circostanza che la determinazione amministrativa sulla revisione abbia natura provvedimentale non consente di posticipare la decorrenza della prescrizione al momento del riconoscimento, né di far rivivere pretese già estinte. Il parere reso da un ufficio legale interno dell’ente, privo di rilevanza esterna, non integra un riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione, salvo che non contenga una circostanziata e incondizionata affermazione della debenza. In difetto dei costi standardizzati ISTAT previsti dalla legge, l’indice FOI costituisce parametro legittimo per il calcolo revisionale.

Il Fatto

La società affidataria del servizio di raccolta differenziata e spazzamento stradale ha agito davanti al TAR Campania per l’annullamento della disposizione con cui il Comune le aveva riconosciuto un compenso revisionale di importo ridotto e per la condanna al pagamento di una somma sensibilmente maggiore, oltre interessi e rivalutazione.

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso: ha respinto la domanda relativa alle annualità anteriori al 2014 per intervenuta prescrizione, ha ritenuto legittimo l’uso dell’indice FOI e ha escluso la condanna diretta dell’ente, rimettendo la determinazione all’amministrazione con effetto conformativo. La società ha appellato i capi sfavorevoli; il Comune ha resistito deducendo l’improcedibilità per esecuzione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità: la nuova determinazione comunale costituisce puntuale attuazione del dictum del TAR, senza autonoma rivalutazione, e non elide l’interesse dell’appellante a conseguire una misura maggiore del compenso.

Sul primo motivo, la Corte muove dalla qualificazione della posizione dell’appaltatore. Anche aderendo alla tesi dell’appellante circa la natura amministrativa e provvedimentale dell’atto di riconoscimento, il provvedimento non potrebbe mai determinare un’implicita riviviscenza di pretese coperte dalla prescrizione. Il diritto alla revisione è un diritto a un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum e si prescrive, per ciascun rateo, dal termine di pagamento; la persistenza dell’obbligo di provvedere si connette fisiologicamente alla disciplina sostanziale del rapporto in cui si innesta. La certezza dei rapporti giuridici, testimoniata dai termini perentori dell’azione contro l’inerzia, conferma la soluzione accolta dal primo giudice.

Sul secondo argomento, il parere dell’Avvocatura comunale non assume rilevanza esterna, ha valore endoprocedimentale e non contiene un’inequivoca ricognizione di debito. Il mero avvio del procedimento non vale a costituire riconoscimento, ben potendo concludersi con un diniego. Resta estraneo il principio di Corte Cass. n. 9097/2018, invocato dall’appellante, proprio perché difetta un atto riferibile alla volontà dell’ente.

Quanto ai parametri revisionali, la rilevazione statistica invocata dall’appellante non costituisce attuazione specifica della disciplina applicabile ratione temporis. È dunque ragionevole l’impiego dei generali parametri FOI, idonei ad ancorare l’adeguamento all’andamento complessivo dell’inflazione.

Il motivo sulla mancata condanna è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la sentenza integralmente eseguita; nel merito, il TAR aveva imposto il rinnovo dell’istruttoria, non una compiuta liquidazione. Le deduzioni sulla rivalutazione monetaria sono inammissibili, perché il capo di rigetto non è stato ritualmente appellato e l’appello difetta di critiche specifiche. L’appello è in parte respinto e in parte improcedibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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