La remissione della querela non accertata impone l’annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 4 n. 6 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati procedibili a querela, il giudice di merito è tenuto a esaminare la questione dell’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela ed avvenuto risarcimento del danno, quando essa sia stata ritualmente devoluta con l’atto di appello, anche qualora la relativa documentazione presenti profili di incongruenza formale che impongano approfondimenti istruttori. La mancata convocazione delle parti all’udienza di revoca dell’ordinanza di messa alla prova determina una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di udienza camerale partecipata che deve essere fissata ai sensi dell’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., previo avviso alle parti e alla persona offesa; la nullità è tuttavia sanata se la parte, presente all’udienza, non abbia eccepito alcunché.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trento, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto una coimputata per non aver commesso il fatto e aveva rideterminato la pena per il ricorrente, ritenendolo colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione.
Con il primo motivo, veniva dedotta l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 152, 162-ter, 624, 625 e 110 cod. pen., nonché la motivazione illogica ed assente, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto procedibile il reato, pur essendo stata dedotta con l’appello la remissione della querela e l’integrale risarcimento del danno. Con il secondo motivo, si eccepiva la nullità della sentenza per non aver convocato gli imputati all’udienza di revoca della messa alla prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte territoriale non aveva esaminato la questione della ritenuta estinzione del reato per intervenuta remissione di querela ed avvenuto risarcimento del danno, pur essendo tale questione stata devoluta con l’atto di appello. In particolare, è emerso che l’atto di remissione allegato in copia al ricorso presentava una data incongrua (27 febbraio 2027), non risultando chiaro nemmeno l’organo dinanzi al quale fosse stato presentato: profili questi che necessitano di essere accertati dal giudice del rinvio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che l’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. impone che il giudice, per la revoca della sospensione del processo con messa alla prova, fissi un’udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., dandone avviso alle parti e alla persona offesa con un preavviso di almeno dieci giorni. La revoca della messa alla prova, pertanto, non può essere disposta de plano, come già affermato da precedenti pronunce di legittimità, ma deve avvenire all’esito di un contraddittorio camerale che consenta alle parti di interloquire con cognizione di causa.
La Corte ha precisato che il provvedimento di revoca adottato senza il rispetto del principio del contraddittorio è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Nel caso di specie, tuttavia, all’udienza del 17.12.2021 la difesa dell’imputato era presente e non aveva sollevato alcuna eccezione: la nullità doveva pertanto ritenersi sanata.
In conclusione, la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla ritualità della remissione della querela, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla sezione distaccata di Bolzano, rigettando nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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