La capofila unico soggetto passivo nella revocatoria dei pagamenti in pool (Cass. civ. Sez. 1 n. 24669 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di finanziamento bancario in pool, non avendo una disciplina legale propria, può attribuire rilevanza esterna alla posizione della banca capofila, sicché il pagamento restitutorio è a essa imputabile e la stessa è l’unica legittimata passiva dell’azione revocatoria concorsuale. La sentenza che accolga la domanda sulla base di tale interpretazione contrattuale è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per violazione dell’art. 67 legge fall. Il giudice d’appello non può fondare l’accertamento della scientia decoctionis su propri precedenti decisori, dovendo valutare le prove della singola causa ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; è inoltre viziata la motivazione che, in un impianto presuntivo, ometta di indicare il contenuto e la conoscibilità degli atti su cui il ragionamento si fonda.

Il Fatto

Una società in amministrazione straordinaria agiva in revocatoria ex art. 67, comma 2, legge fall. e art. 49 d.lgs. n. 270/1999 nei confronti di un pool di banche che aveva erogato un finanziamento, per i rimborsi eseguiti nel periodo sospetto a favore della banca capofila. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata la conoscenza dello stato di insolvenza. La Corte d’Appello, invece, la accoglieva nei confronti della sola capofila, retrodatando la conoscenza dello stato di insolvenza a un’epoca antecedente ai pagamenti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su una questione di particolare rilevanza nomofilattica, affronta in via prioritaria le eccezioni di decadenza e prescrizione. Rigetta la tesi dell’applicabilità dell’art. 69-bis legge fall. alle procedure di amministrazione straordinaria instaurate prima del 16.07.2006, in forza della disciplina transitoria del d.lgs. n. 5/2006; conferma che il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2903 c.c. decorre dall’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali, correggendo la motivazione sul punto ex art. 384, comma 4, c.p.c.

Sulla questione centrale, la Corte enuncia il principio per cui nel finanziamento in pool la clausola che designa la capofila come unica “banca erogante” ne fa l’unica legittimata passiva all’azione revocatoria. Tale conclusione, frutto dell’interpretazione del contratto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si denuncia la violazione dei canoni ermeneutici. È pertanto dichiarato inammissibile il motivo che censura la sentenza per violazione dell’art. 67 legge fall. senza contestare l’interpretazione negoziale.

La Corte accoglie invece i motivi concernenti il vizio di motivazione sull’accertamento della scientia decoctionis. Il giudice d’appello non può considerare provato un fatto solo perché un diverso processo ha avuto un determinato esito, né utilizzare i propri precedenti a fini probatori, essendo tale operazione non consentita dagli artt. 115 e 116 c.p.c. La motivazione risulta apparente laddove, nel ragionamento presuntivo, non si indica il contenuto delle relazioni trimestrali né il momento della loro conoscibilità da parte della banca.

Infine, la Corte reputa contraddittorio il riferimento all’utilizzo del prestito obbligazionario per l’acquisto di un’altra società, non comprendendosi come tale circostanza possa integrare un indizio di conoscenza dell’insolvenza. La sentenza è cassata con rinvio per un nuovo esame dell’elemento soggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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