Inammissibile il ricorso per cassazione che reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32047 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le ragioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice del gravame, poiché in tal caso il motivo è solo apparente e non assolve la funzione di critica argomentata avverso la decisione impugnata. Il vizio di motivazione deducibile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non può risolversi in una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, né in censure congetturali e indonee a scalfire la ricostruzione accusatoria. In tema di travisamento della prova, il ricorso che ne lamenta il vizio deve identificare l’atto processuale, il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione della sentenza, la prova della sua verità e le ragioni della decisività dell’atto. Chi eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali ha l’onere di indicare gli atti affetti dal vizio e di chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario già valutato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 624, 625, n. 5), 61, nn. 5) e 7), cod. pen. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 06.11.2025, ha confermato la pronuncia di condanna. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
I motivi investono la valutazione dei capi di imputazione, la mancata verifica dell’effettiva età delle persone offese, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine alla documentazione bancaria, l’art. 192 cod. proc. pen. e l’art. 512 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina partitamente i cinque motivi e ne rileva la genericità o la manifesta infondatezza. Quanto al primo, la censura sulla valutazione dei capi di imputazione ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: manca la correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, con conseguente inammissibilità a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il secondo motivo, relativo alla mancata verifica dell’età delle persone offese, tende a una inammissibile ricostruzione dei fatti con criteri valutativi diversi da quelli del giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. La Corte richiama il principio per cui esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30.04.1997, Dessimone, Rv. 207944).
Il terzo motivo, sulla mancata assunzione di prova decisiva e sulla documentazione bancaria, è manifestamente infondato: il vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento, e la motivazione impugnata non presenta alcun vizio riconducibile a tale nozione.
Il quarto motivo, sul vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi alla base della censura. La Corte ribadisce che il ricorso per travisamento della prova deve identificare l’atto processuale, individuare il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione della sentenza, darne la prova e indicare le ragioni della decisività (Sez. VI, n. 10795 del 16.02.2021, F., Rv. 281085).
Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., è parimenti generico: chi eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali deve indicare, pena l’inammissibilità, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario già valutato, sì da inferirne la decisività (Sez. U, n. 23868 del 23.04.2009, Fruci, Rv. 243416). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 512 c.p.p. – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso