Valutazione post affidamento e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 2184 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al termine dell’esperimento della prova, il Tribunale di sorveglianza, tenendo conto di qualsiasi elemento fattuale sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui la misura è destinata, valuta anche i fatti e i comportamenti posti in essere dal condannato dopo la cessazione dell’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito. Tali fatti possono costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento dell’obiettivo di recupero sociale cui la misura è preordinata. Il giudizio sulla rilevanza e sulla significanza degli elementi fattuali addotti dall’interessato è devoluto insindacabilmente al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di revoca dell’ordinanza del 28/5/2020, confermata in sede di opposizione l’11/3/2021, con la quale era stato dichiarato l’esito negativo della prova di affidamento in prova, con effetto ex tunc, per l’intera pena residua espiata dal 19 dicembre 2017 al 25 settembre 2019.
L’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge di cui all’art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen. per motivazione inesistente ed apparente, deducendo elementi di novità — quali l’assoluzione dal reato di usura, l’intervenuta condanna per una violazione post affidamento e l’assenza di condotte di reato per un lungo periodo — e chiedendo, in subordine, la revoca dell’ordinanza con effetto ex nunc.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, respingendolo. Il motivo dedotto, pur formalmente incentrato sulla violazione di legge, è stato giudicato in realtà articolato sulla significanza dei fatti, sollecitando una non consentita diversa valutazione degli elementi processuali rispetto a quella svolta dal Tribunale.
La Corte ha richiamato il principio di legittimità per cui, al termine dell’esperimento della prova, il Tribunale di sorveglianza valuta anche i fatti e i comportamenti successivi alla cessazione della misura ma antecedenti al giudizio sull’esito, quali indici sintomatici del mancato recupero sociale, citando Sez. I, 12/9/2024 n. 47242.
L’ordinanza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici, avendo il Tribunale motivato ex novo sulle doglianze, riportando per esteso le argomentazioni già svolte in precedenza e dedicando specifica attenzione al reale elemento di novità, ossia l’assoluzione dal reato di usura. La sentenza assolutoria è stata correttamente valutata come non decisiva, essendo fondata sulla mancata individuazione di persone offese e di tassi usurari, circostanze non suscettibili di determinare una diversa valutazione sull’esito della prova.
La Corte ha infine valorizzato le numerose violazioni poste in essere dal condannato, tra cui le frequentazioni di pregiudicati e la successiva condanna per violazione della misura di prevenzione dell’avviso orale, elementi che manifestavano l’assoluta mancata realizzazione della finalità rieducativa. Il Tribunale aveva quindi motivato anche sull’efficacia ex tunc della revoca. Al rigetto è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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