Inammissibile il ricorso che non specifica i passi decisivi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3630 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che imputi al giudice di appello l’omesso esame di allegazioni e prove attinenti alla titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio deve indicare in modo specifico i passi degli atti processuali che tale titolarità attestino. La mera affermazione della ravvisabilità in atti delle allegazioni, priva dell’indicazione delle parti rilevanti della sentenza di primo grado o della CTU, integra difetto di specificità e rende inammissibile il motivo. Parimenti inammissibile è la censura che assuma la formazione del giudicato senza precisare gli elementi da cui desumerne l’esistenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate durante l’intero periodo di frequenza di un corso di specializzazione medica, per il quale aveva percepito la sola borsa di studio in luogo del trattamento economico che assumeva spettante in attuazione delle direttive comunitarie in materia.
Il Tribunale di Palermo e, in secondo grado, la Corte d’Appello di Palermo avevano rigettato la domanda, ritenendo che il ricorrente non avesse assolto l’onere di allegazione e prova in ordine alla propria posizione giuridica, non risultando dagli atti l’anno di iscrizione al corso, il conseguimento del diploma né l’oggetto del corso, con conseguente impossibilità di verificare se lo stesso rientrasse tra quelli riconosciuti dalla Comunità europea. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro stretta connessione. Con il primo, il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, imputando alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato l’assenza in atti delle allegazioni e prove sulla propria legittimazione. Con il secondo, prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 346 c.p.c., sotto il profilo della mancata contestazione, da parte della Presidenza nella memoria di appello, della titolarità della posizione giuridica dedotta. Con il terzo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata sul punto in difetto di impugnazione, superando illegittimamente il giudicato.
La Corte rileva che il ricorrente, nell’affermare la ravvisabilità in atti delle allegazioni e prove, si limita a un generico riferimento alla sentenza di primo grado, senza indicare quali passi di essa riflettano l’accertamento della titolarità. La stessa carenza di specificazione si riscontra laddove la titolarità viene desunta dalla mancata contestazione degli elementi di fatto nella memoria di appello.
Quanto al dedotto giudicato, la Corte osserva che il ricorrente, ammettendo che la Presidenza, allora appellata, aveva ribadito l’eccezione di genericità delle ragioni di gravame, consente di desumere la devoluzione alla Corte territoriale del giudizio sul punto, con esclusione della formazione del giudicato. In ogni caso, in difetto di indicazione dei passi della sentenza di primo grado rilevanti a tal fine, deve dirsi mancante ogni specificazione.
La Corte aggiunge che il giudice di appello doveva valutare innanzitutto l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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