Inammissibile il ricorso del terzo interessato al sequestro senza procura speciale (Cass. pen. Sez. 3 n. 7646 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (fumus e periculum), potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di un collegamento concorsuale con l’indagato. La titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione a proporre impugnazione, sicché la contestazione dei presupposti applicativi della misura è estranea alla sfera soggettiva del terzo, non potendosi consentire un intervento ad adiuvandum in favore del destinatario della misura. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato, avverso il provvedimento che abbia rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo, è inammissibile se il terzo agisce in proprio e senza allegare la procura speciale di cui all’art. 100 cod. proc. pen.
Il Fatto
Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto dal legale rappresentante di una società, terzo interessato, avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un’area e delle opere ivi realizzate. La misura era stata disposta in relazione a reati edilizi e paesaggistici, per la presunta realizzazione, in difformità dai titoli abilitativi, di uno stabilimento balneare con opere di spianamento e livellamento del terreno. Nell’interesse del terzo è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, censurando l’affermazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. Successivamente, è stata depositata memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è stato proposto dal terzo interessato in proprio e senza allegare la procura speciale, nonostante l’appello cautelare fosse stato proposto nella qualità di legale rappresentante della società. Richiamando il principio di cui all’art. 100 cod. proc. pen., la Corte ha ribadito che i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, come i terzi interessati, possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato privo di tale procura.
La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il terzo che assuma di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, ma può unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato. Nel caso di specie, tutte le doglianze del ricorrente erano incentrate sulla contestazione dei presupposti del fumus e del periculum, aspetti estranei a quelli deducibili dal terzo.
La Corte ha ritenuto il ricorso, in ogni caso, anche manifestamente infondato. Ha escluso che la motivazione del provvedimento impugnato fosse apparente, avendo il Tribunale adeguatamente dato conto della avvenuta realizzazione di un illecito spianamento e livellamento del terreno, con riporto di materiale inerte e destinazione della porzione di suolo a stabilimento balneare, in difformità dai titoli acquisiti. Ha precisato che lo spandimento di sabbia non autoctona non poteva considerarsi attività di valorizzazione ambientale, trattandosi di attività arbitraria posta in essere da privati. Ha giudicato manifestamente infondata anche la doglianza incentrata sull’assenza del periculum, in quanto il rischio di prosecuzione della condotta vietata e di aggravamento delle sue conseguenze permaneva sino al ripristino del sito nelle sue caratteristiche originarie.
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso