Inammissibili i ricorsi sulla rideterminazione della pena in sede di rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 38495 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, chiamato a rideterminare la pena a seguito dell’annullamento limitato all’esclusione di un’aggravante relativa a un singolo reato satellite, non è tenuto a una rivalutazione complessiva della gravità della condotta, ma soltanto a un nuovo calcolo coerente con i limiti del mandato rescissorio. L’esclusione di un’aggravante che incide su uno solo dei reati in continuazione, quando permangono il più grave reato associativo e altre aggravanti ad effetto speciale, giustifica riduzioni contenute dell’aumento sanzionatorio. Il venir meno dell’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 fa riespandere l’aggravante della transnazionalità ex art. 61-bis cod. pen., non trovando più applicazione il limite dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.. I motivi che sollecitano una nuova valutazione della pena complessiva, senza censurare il calcolo effettuato, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda tre imputati condannati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per una serie di reati fine. Dopo la sentenza di primo grado del GIP del Tribunale di Firenze e la riforma in appello del 13 luglio 2021, la Cassazione, con pronuncia del 26 ottobre 2022, aveva annullato limitatamente all’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, riferita al reato satellite contestato al capo 5, e al capo 13 quanto a un solo imputato.

La Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, ha rideterminato le pene riducendo gli aumenti per la continuazione. I tre condannati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando l’illogicità della rideterminazione e la mancata rivalutazione complessiva della gravità dei fatti dopo l’esclusione dell’aggravante.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il primo motivo, comune a due ricorrenti, è stato giudicato generico e manifestamente infondato: il Collegio di merito ha effettuato un calcolo coerente con le statuizioni della sentenza di primo grado e della prima pronuncia di appello, annullata solo in relazione al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità riferita al capo 5.

La Corte ha osservato che l’esclusione dell’aggravante in relazione a uno dei tanti reati satellite, quando permangono la condanna per il più grave reato associativo e altre aggravanti, incide in modo quasi irrilevante sulla complessiva gravità della condotta. Nessuna rivalutazione globale era dovuta: la pena era stata determinata nel minimo edittale per il reato associativo e il mandato rescissorio attribuiva al giudice di rinvio il solo compito di rideterminare la pena alla luce dell’esclusione dell’aggravante contestata per il reato satellite.

Quanto al ricorso del terzo imputato, la Corte ha rilevato che il delitto del capo 5 resta aggravato dalla transnazionalità ex art. 61-bis cod. pen., aggravante ad effetto speciale che prevede un aumento da un terzo alla metà. Venuta meno l’aggravante dell’art. 80 d.P.R. n. 309/1990, non opera più il limite dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. sul concorso di più aggravanti ad effetto speciale.

La riduzione di quattro mesi rispetto all’aumento di nove mesi per il reato satellite è stata quindi ritenuta benevola, poiché la condotta continua a essere aggravata dalla transnazionalità. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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