Detenuto in appello camerale ha l’onere di chiedere di comparire (Cass. pen. Sez. IV n. 39388 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell’imputato detenuto non è necessaria. È onere dell’imputato medesimo comunicare al giudice il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all’udienza. In mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione né a rinviare l’udienza, potendosi presumere la rinuncia a essere presente. La regola dell’art. 599, comma 2, cod. proc. pen., analoga a quella dell’art. 127 cod. proc. pen., deroga al principio generale del rito ordinario, che impone al giudice di rinviare l’udienza e di tradurre il detenuto salvo esplicita rinuncia. Il contrasto tra dispositivo e motivazione in tema di pena si risolve nel senso della prevalenza del dispositivo, salvo che l’indicazione in motivazione sia frutto di un mero errore materiale.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato per furto in abitazione, riduceva la pena e confermava nel resto la decisione di primo grado. Il giudizio di appello si celebrava in camera di consiglio, essendo il primo grado definito con le forme del giudizio abbreviato.
L’imputato, detenuto per altra causa, ricorreva per cassazione con tre motivi: la nullità della sentenza di appello per omessa traduzione, in assenza di espressa rinuncia a comparire; l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sulla penale responsabilità; la discrasia tra la pena indicata in motivazione e quella statuita in dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricorda che nel giudizio camerale di appello l’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il legittimo impedimento dell’imputato comporti il rinvio dell’udienza solo se l’imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Non vale, dunque, la regola generale del rito ordinario, secondo cui il detenuto non ha alcun onere di comunicare il proprio stato, che obbliga il giudice a rinviare l’udienza e a disporre la traduzione salvo esplicita rinuncia.
Nel rito camerale vige la regola opposta: l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire, potendo altrimenti presumersi la rinuncia ad essere presente. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 35399 del 2010 e la giurisprudenza di legittimità consolidata, che esclude la necessità della presenza dell’imputato e l’obbligo di traduzione o di rinvio in mancanza di comunicazione. Nel caso concreto, l’imputato non aveva manifestato la volontà di presenziare all’udienza.
Il secondo motivo è inammissibile perché aspecifico e reiterativo delle doglianze già prospettate in appello. Il ricorrente chiede una diversa lettura del materiale probatorio. La Corte ribadisce che, dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. a opera della legge n. 46 del 2006, resta non deducibile in cassazione il travisamento del fatto. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del merito, ma la verifica della struttura logica del provvedimento. La sentenza di appello, in quanto doppia conforme, può essere letta congiuntamente a quella di primo grado. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni della conferma, superando le perplessità del giudice della convalida.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che il contrasto tra dispositivo e motivazione sulla pena si risolve nel senso della prevalenza del dispositivo, atto con cui si estrinseca la volontà del giudice; la motivazione ha funzione strumentale. Nel caso di specie la pena di anni due e mesi otto indicata in motivazione è frutto di un mero errore materiale, poiché la riduzione di un terzo per la scelta del rito della pena di anni quattro e mesi tre conduce alla pena di anni due e mesi dieci, correttamente indicata in dispositivo. Il contrasto è più apparente che reale.
Nota della Redazione
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