Concorso nell’estorsione con metodo mafioso desumibile dalla sollecitazione della riunione intimidatoria (Cass. pen. Sez. 2 n. 6573 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il controllo della Corte di Cassazione sui provvedimenti del tribunale del riesame è limitato alla verifica della congruità e della coerenza logica della motivazione, senza alcun potere di revisione degli elementi fattuali o di riconsiderazione degli apprezzamenti di merito circa la gravità indiziaria. Quanto all’estorsione, l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non richiede che l’agente appartenga a un sodalizio di tipo mafioso, essendo sufficiente la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, della vittima della provenienza della condotta da un contesto di criminalità organizzata. La sollecitazione di una riunione finalizzata a esercitare pressioni intimidatorie su un soggetto perché non partecipi a una gara pubblica integra un contributo causale idoneo a fondare il concorso materiale nel delitto di estorsione.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’istanza dell’indagato, sostituiva la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in relazione ai reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di turbativa d’asta. Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge in punto di gravità indiziaria, nonché in relazione all’utilizzo di dichiarazioni autoaccusatorie ritenute inutilizzabili e all’affermazione dell’aggravante del metodo mafioso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente delineato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari, richiamando il principio secondo cui il controllo è circoscritto alla verifica che il provvedimento contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa il contributo causale dell’indagato, rilevando che egli non solo aveva partecipato alla riunione del 14/03/2023 ma l’aveva sollecitata, operando per conto dei soggetti interessati affinché un concorrente non partecipasse alla gara indetta dal Comune. In tale contesto, i presenti avevano evocato il proprio spessore criminale esercitando gravi intimidazioni verso la vittima. La Corte ha quindi ribadito che, in tema di estorsione, l’aggravante del metodo mafioso presuppone che la condotta sia tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessaria l’appartenenza dell’agente a un sodalizio, essendo sufficiente la ragionevole percezione della vittima, anche solo ipotetica, della provenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata.

In relazione alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti, assunte in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., la Suprema Corte ha ritenuto il motivo aspecifico per mancata dimostrazione dell’incidenza della loro eliminazione ai fini della prova di resistenza: gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se le residue risultanze sono sufficienti a giustificare l’identico convincimento. Il Tribunale aveva precisato che le dichiarazioni non erano state poste a fondamento dell’ordinanza, costituendo un mero spunto investigativo.

Quanto alla dedotta comunicazione dell’inutilizzabilità alle intercettazioni derivate, la Corte ha ricordato che il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie differisce da quello delle intercettazioni: mentre le prime sono inutilizzabili se assunte senza garanzie difensive, le seconde lo sono solo se disposte per reati diversi da quelli di cui all’art. 266 cod. proc. pen. o in violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. La nullità di un atto non si comunica alle prove acquisite autonomamente, come nel caso delle intercettazioni legittimamente autorizzate.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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