Inadempimento quantitativo e ripetizione del prezzo pagato in eccedenza (Cass. civ. Sez. II n. 1282 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella vendita di cose di genere il cui prezzo sia stato convenuto a peso e non per unità di pezzo, la consegna di una quantità di materiale inferiore a quella fatturata integra un inadempimento parziale quantitativo, e non un vizio di qualità della cosa venduta. L’azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza è quindi ontologicamente diversa dall’azione di garanzia per vizi e non soggiacce ai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ. Il difetto di peso, misura o dimensione del singolo bene può risolversi in vizio di qualità soltanto se tali caratteristiche siano state convenute tra le parti come caratterizzanti l’oggetto del contratto per ciascuna unità compravenduta.

Il Fatto

Una società acquirente, che trasformava e rivendeva semilavorati metallici, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura emessa a storno del prezzo asseritamente corrisposto in eccedenza. La società aveva rappresentato che, a parità di peso tra semilavorati acquistati e prodotti finiti rivenduti e in assenza di giacenze di magazzino, il prezzo fatturato — calcolato sul peso lordo — non trovava giustificazione, se non ipotizzando la consegna di una quantità di lamiere o quadrotti inferiore a quella fatturata.

La società venditrice propose opposizione eccependo la decadenza dalla denuncia dei vizi. Il Tribunale rigettò l’opposizione, qualificando la doglianza come inadempimento e non come vizio di qualità. La Corte d’appello, in riforma, revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò la decadenza dell’acquirente, ritenendo che la fornitura fosse stata effettuata per peso totale e che l’azione proposta fosse di riduzione del prezzo, soggetta ai termini dell’art. 1495 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso e censura la sovrapposizione operata dal giudice di merito tra due rimedi distinti. La Corte territoriale, pur avendo dato atto che il prezzo era stato convenuto per chilogrammo di metallo consegnato e non per unità di lamiere o quadrotti, ha poi applicato la disciplina dell’azione di riduzione del prezzo per vizi a una domanda che aveva natura del tutto diversa.

Nella specie, osserva la Corte, è intercorsa una vendita ripartita di materiale di genere con prezzo calcolato a peso. Agendo in ripetizione, l’acquirente ha lamentato un inadempimento parziale consistente in una differenza unicamente quantitativa della prestazione: la consegna di materiale in quantità inferiore a quella fatturata. Non ha dedotto un vizio dei semilavorati né un difetto delle loro caratteristiche intrinseche.

La Corte richiama la nozione consolidata di vizio redibitorio, che corrisponde a un difetto funzionale o strutturale della cosa, tale da renderla inidonea all’uso cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Nel caso concreto tale difetto non è configurabile, perché le parti non avevano convenuto quanto metallo dovesse essere impiegato per ciascuna lamiera o quadrotto, avendo anzi stabilito un prezzo per il peso globalmente considerato.

Il principio è enunciato con precisione: nelle cose di genere (quae pondere, numero, mensura consistunt) il difetto di peso, misura o dimensione del singolo bene può risolversi in vizio di qualità solo se quelle caratteristiche siano state pattuite come caratterizzanti l’oggetto per ciascuna unità compravenduta. In mancanza di tale specifica pattuizione, l’azione di ripetizione del prezzo pagato in eccedenza non è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1495 cod. civ., proprio perché ontologicamente diversa dall’azione di garanzia per vizi.

La Corte conforta la conclusione con il richiamo a Cass. Sez. 2 n. 11834 del 06.11.1991, resa in materia di capi di bestiame aventi ciascuno le caratteristiche di peso e misura convenute ma consegnati in numero inferiore al pattuito, e a una risalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 5237 del 1979, Sez. 2 n. 4581 del 1980, Sez. 3 n. 1260 del 1981, Sez. 2 n. 4980 del 1983). Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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