Il dolo eventuale è compatibile con il delitto di riciclaggio (Cass. pen. Sez. 2 n. 5937 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo eventuale è compatibile con il delitto di riciclaggio e si configura come rappresentazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità della provenienza delittuosa del denaro o del bene, desumibile dalle circostanze di fatto dell’azione, e nell’accettazione del rischio che la condotta posta in essere sia finalizzata ad occultare la provenienza illecita del bene acquisito e ceduto. La sequela di plurime cessioni di un compendio aziendale, funzionalmente autonomo e proveniente da distrazione fallimentare, è di per sé idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, a prescindere dalla formalità degli atti compiuti, in quanto determina la parcellizzazione del patrimonio dell’impresa fallita e l’allungamento della filiera di provenienza. In tema di costituzione di parte civile, l’indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all’individuazione della pretesa, sicché è sufficiente il richiamo al capo di imputazione allorquando il nesso tra reato e pretesa risulti con immediatezza.

Il Fatto

Con sentenza del 2 novembre 2022 il Tribunale di Bologna dichiarava la responsabilità di due imputati per il delitto di concorso in riciclaggio, per avere costoro, in concorso tra loro e dopo i fatti distrattivi del ramo di azienda di una società dichiarata fallita, compiuto operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del compendio aziendale, acquistandolo nella veste di legali rappresentanti di società costituite allo scopo e consentendo all’ex amministratore di fatto della fallita di rientrarne in possesso al termine di diversi passaggi. La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia, avverso la quale i due imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inidoneità delle condotte ad ostacolare l’accertamento della provenienza illecita e l’insussistenza dell’elemento soggettivo, contestando la configurabilità del dolo eventuale nel reato loro ascritto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando come le censure reiterassero i motivi di appello già disattesi con motivazione adeguata e conforme ai principi di legittimità. Quanto alla prima doglianza del ricorrente Corbari, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi dell’inidoneità della condotta, affermando che il susseguirsi di molteplici cessioni di una unità aziendale funzionalmente autonoma è di per sé idoneo a rendere progressivamente più difficoltosa l’individuazione della provenienza delittuosa del ramo d’azienda, a causa della polverizzazione del patrimonio della società fallita, a prescindere dalla circostanza che i singoli atti fossero stati perfezionati con formalità pubbliche e quindi in modo apparentemente trasparente.

In ordine all’elemento soggettivo, la Corte ha disatteso l’assunto difensivo secondo cui il dolo eventuale non sarebbe compatibile con il delitto di riciclaggio, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità che ne afferma la configurabilità. Il dolo eventuale ricorre quando l’agente si rappresenta come seriamente possibile l’esistenza dei presupposti della condotta e, pur di non rinunciare ad essa, accetta il rischio che il fatto si verifichi, decidendo comunque di agire.

La Corte ha inoltre valorizzato il quadro indiziario posto a fondamento della consapevolezza degli imputati di inserirsi in un’operazione complessivamente diretta ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa, evidenziando dati oggettivi quali le sollecitazioni dell’ex amministratore di fatto della fallita, il pregresso rapporto tra i soggetti coinvolti, la misura minima del capitale sociale con cui una delle società era stata costituita nello stesso giorno della cessione, l’anomala tempistica delle operazioni e la mancanza di esperienza imprenditoriale di uno degli acquirenti. Tali elementi, ad avviso della Corte, comprovavano la piena coscienza di contribuire alla strategia volta a consentire il rientro in possesso dei beni distratti ai creditori.

Quanto alla censura processuale sollevata dal ricorrente Pacifici, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla costituzione di parte civile della curatela fallimentare, affermando che l’indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria non richiede un’esposizione analitica della causa petendi, essendo sufficiente il richiamo al capo di imputazione allorché il nesso tra il reato contestato e la pretesa azionata risulti con immediatezza. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’atto di costituzione faceva espresso riferimento alle condotte di occultamento di somme sottratte alla fallita, sicché il requisito di cui all’art. 78, lett. d), cod. proc. pen. doveva ritenersi soddisfatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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