Detenzione compatibile con salute e cure extramurarie tardive (Cass. pen. Sez. I n. 30773 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la verifica della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario impone al giudice un apprezzamento concreto e attuale delle patologie accertate e delle cure effettivamente praticabili in ambito penitenziario, non potendosi esaurire nella richiamo alla mera astratta possibilità di accesso alle strutture sanitarie. I ritardi negli interventi terapeutici da eseguirsi all’esterno del carcere, quando non addebitabili all’amministrazione penitenziaria ma al sistema sanitario extramurario, non integrano di per sé la incompatibilità con la detenzione, né si traduce in un vantaggio il trasferimento agli arresti domiciliari, atteso che il detenuto subirebbe gli stessi ritardi anche se fosse libero. Il provvedimento che, su perizia d’ufficio ampia e dettagliata, confrontata criticamente con i consulenti di parte, dà conto delle cure prestate, dell’osservazione e del monitoraggio in carcere e dell’insussistenza di un aggravamento delle patologie per effetto dell’attesa, resiste alle censure di illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a misura cautelare in carcere, presentava istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari per motivi di salute. Il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 22.07.2025, rigettava la richiesta. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 10.02.2026, respingeva l’appello, ritenendo che, a fronte del quadro patologico complesso del detenuto, già oggetto di perizia disposta dal giudice della cautela, non emergessero elementi di incompatibilità con la detenzione e che le sue condizioni fossero costantemente monitorate.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. I quattro motivi sono connessi e investono, nell’ordine, l’illogicità del ragionamento sulla compatibilità delle condizioni di salute, il travisamento della perizia medico-legale, l’omesso esame delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte e l’erronea applicazione dei principi della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di salute dei detenuti, oltre alla violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 3 della Convenzione EDU.
La Corte ritiene infondata la critica sull’omessa verifica concreta delle condizioni effettive di accesso alle cure e sulla mancata dimostrazione della sostenibilità delle patologie in carcere. Il provvedimento impugnato si fonda su un particolareggiato apprezzamento di tutte le patologie riscontrate dal perito in un elaborato ampio e articolato, esaminato dettagliatamente e messo a confronto critico con le osservazioni dei consulenti di parte, senza che alcun profilo patologico fosse trascurato. Il Tribunale ha dato conto della completezza dell’accertamento peritale, mostrando l’infondatezza delle critiche circa l’asserita marginalizzazione di taluni profili e chiarendo che le scelte terapeutiche sono state frutto di una valutazione complessiva delle condizioni del detenuto.
Il quadro clinico, nella sua complessità, risulta quindi dettagliatamente apprezzato e sono compiutamente verificati i trattamenti, l’osservazione e il monitoraggio svolti in carcere, con richiamo agli esiti degli accertamenti del perito, al diario clinico e alla documentazione acquisita, comprese le cure riabilitative in corso. Il provvedimento segnala gli interventi da eseguirsi all’esterno del carcere per i quali si registrano ritardi, ma evidenzia che essi non sono addebitabili all’amministrazione penitenziaria, bensì alle strutture sanitarie extramurarie presso cui sono stati programmati e poi differiti.
Da qui il principio decisivo: i ritardi non dimostrano l’incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, proprio perché non dipendono dallo stato di restrizione del paziente ma dal sistema sanitario, e il detenuto li subirebbe anche se fosse libero. Né risulta che l’attesa in detenzione aggravi le patologie. La decisione impugnata ha cura di evidenziare gli elementi raccolti dal perito a sostegno dell’adeguatezza dei trattamenti svolti in carcere, sicché resta infondata anche la censura sull’astratta possibilità di apprestamento delle cure.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e annotazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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