Mero porto d’armi uso caccia non basta querela per diniego (TAR Lazio n. 740 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti in materia di porto d’armi, ancorché espressione di ampia discrezionalità amministrativa, devono dare conto di una valutazione della personalità dell’interessato idonea a giustificare l’esigenza cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi, a tutela della privata e pubblica incolumità. Tale esigenza non può essere, di norma, desunta dalla mera esistenza di denunce in sede penale. Il diniego fondato sul solo dato della querela, senza approfondimento della dinamica dei fatti e dell’affidabilità del richiedente, è carente di motivazione e va annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Il Fatto
La Questura competente ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia presentata dal ricorrente. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto una situazione di conflittualità con il nonno paterno, sfociata in una querela per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 612 cod. pen., dalla quale era scaturito un procedimento penale.
Il ricorrente ha impugnato la nota questorile davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere e violazione dell’art. 42 r.d. 18 giugno 1931 n. 773. Ha evidenziato che la querela era stata rimessa e che il querelante aveva rilasciato una dichiarazione liberatoria, chiarendo che il diverbio era stato solo verbale e che nulla ostava al rilascio del titolo. In via incidentale ha chiesto misure cautelari, accolte ai fini del riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del potere esercitato. I provvedimenti in materia di armi sono atti di elevato contenuto discrezionale, ma ciò non esonera l’Amministrazione dal motivare. È necessaria una valutazione della personalità dell’interessato che giustifichi l’esigenza cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi.
Il punto centrale è il rapporto tra denunce penali e giudizio di affidabilità. Secondo il Tribunale, quella esigenza non può essere, di norma, desunta dalla mera esistenza di denunce in sede penale. Il giudice amministrativo richiama una consolidata linea della sezione, espressa da TAR Lazio, Latina, sez. I, 5 gennaio 2024 n. 6 e dalle precedenti decisioni ivi richiamate, a conferma di un orientamento stabile.
Su questa base il Collegio rileva il difetto dell’atto. La valutazione richiesta non è ravvisabile nel provvedimento gravato né è stata operata in sede di riesame, nonostante la dichiarazione liberatoria prodotta e l’intervenuta remissione della querela. L’Amministrazione, pur sollecitata dall’ordinanza cautelare, non ha proceduto al riesame della posizione del ricorrente.
Il ricorso è quindi fondato e viene accolto, con annullamento dell’atto impugnato. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di adottare una più analitica motivazione per supportare l’eventuale diniego, restando salvi gli ulteriori provvedimenti. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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