Ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. II n. 31238 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità. È inammissibile il ricorso che non si confronti con le argomentazioni del provvedimento impugnato, perché manca la correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione e quelle prospettate nell’atto di impugnazione. L’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. non limita i poteri integrativi del tribunale del riesame, ma individua il caso in cui il vizio della motivazione è così grave da determinare una nullità insanabile del provvedimento cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del G.i.p. che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in riferimento a due capi di imputazione.
Con il ricorso si deducono violazione di legge, inosservanza di norme processuali e apparenza della motivazione in ordine al concorso nel reato, alla recidiva, alle aggravanti della modalità mafiosa e della violenza o minaccia posta in essere da persona appartenente all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., alla qualificazione giuridica del fatto (estorsione consumata e non tentata), alla nullità dell’ordinanza genetica per trattazione cumulativa della pericolosità degli indagati e alle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso si risolve in generiche deduzioni in fatto, prive di censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente oppone una lettura alternativa delle conversazioni intercettate: ma l’interpretazione e la valutazione del loro contenuto sono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità (si richiamano Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021, Sez. 2 n. 50701 del 04/10/2016 e Sez. 6 n. 46301 del 30/10/2013).
Sulla configurabilità del tentativo di estorsione, il ricorrente trascura che il tribunale ha evidenziato come dalla conversazione in data 26.12.2022 emergesse l’avvenuto pagamento della somma richiesta. Anche in relazione alle aggravanti, il motivo si presenta come mera e generica negazione della sussistenza degli elementi costitutivi, priva di reale confronto con le argomentazioni spese dal tribunale. Il mancato confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata configura il vizio di aspecificità dell’impugnazione, poiché il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (si richiama Sez. 4 n. 19364 del 14/03/2024).
Identiche considerazioni valgono per le esigenze cautelari: i giudici hanno spiegato che il ricorrente risulta organico a una cosca del mandamento mafioso, che mancano elementi per superare la presunzione di pericolosità e che i precedenti specifici e la gravità dei fatti rendevano inidonea ogni misura diversa dalla custodia in carcere, compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contraddittoria, il ricorrente oppone valutazioni in punto di fatto, senza dedurre argomenti riconducibili ai vizi di legittimità (si richiamano Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017, Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017 e Sez. 6 n. 11194 del 08/03/2012).
Infine, la motivazione sulle esigenze cautelari, calibrata sulla posizione dell’indagato, rende manifestamente infondata la denuncia di omessa pronuncia sull’eccezione di nullità per violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale del Riesame, che ha pieno accesso agli atti, può sempre integrare la motivazione del provvedimento genetico, a meno che questa non sia del tutto priva di vaglio critico: l’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. non limita i poteri integrativi del tribunale, ma precisa il caso in cui il vizio è così grave da determinare una nullità insanabile del provvedimento cautelare (si richiama Sez. 6 n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo). Poiché il ricorrente non denunciava un vizio omissivo così radicale, il tribunale ha legittimamente integrato la motivazione dell’ordinanza genetica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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