Ritenute previdenziali sul credito da giudicato e ottemperanza del datore pubblico (TAR Piemonte n. 1978 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore soltanto se corrisponde tempestivamente all’ente previdenziale la quota contributiva relativa al periodo di paga. In caso di pagamento tardivo o parziale la ritenuta non è consentita e il credito retributivo si estende automaticamente alla quota a carico del lavoratore, che diviene parte della retribuzione a lui spettante. Ne consegue che l’Amministrazione, la quale abbia operato le trattenute previdenziali su somme liquidate con sentenza del giudice ordinario, ottempera in modo inesatto al giudicato ed è tenuta a versare le corrispondenti somme indebitamente trattenute. L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, risarcitoria e retributiva, e resta assoggettata a contribuzione ai fini del trattamento di fine rapporto e degli accessori.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esatta esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 556/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, gli interessi legali e l’eventuale differenza tra rivalutazione monetaria e interessi. A fronte di un credito complessivo indicato in euro 5.710,10, l’Amministrazione aveva corrisposto un importo lordo di euro 4.829,95, risultante dal cedolino di novembre 2025.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme residue senza trattenute previdenziali, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito sostenendo di avere versato la somma lorda di euro 5.316,30, decurtata delle ritenute di legge, e ha prodotto la nota della Ragioneria territoriale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 19 della L. n. 218/1952, che consente al datore di lavoro di trattenere il contributo a carico del lavoratore sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga, e dall’art. 23, comma 1, della medesima legge, che pone a carico del datore anche le quote non versate, tanto a proprio carico quanto a carico dei lavoratori. Dal combinato disposto la giurisprudenza di legittimità ricava che la ritenuta è legittima solo in presenza di versamento tempestivo, mentre nel caso di pagamento tardivo il credito retributivo si estende alla quota contributiva del lavoratore. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. lavoro, n. 9688 del 2024, Cass. civ., Sez. lavoro, n. 18524 del 2022 e Cass. civ., Sez. lavoro, n. 23071 del 2021, precisando che la tempestività si valuta rispetto al momento in cui il diritto è maturato e non alla pronuncia che lo accerta.
L’orientamento è condiviso dal giudice amministrativo, che ha affermato il principio secondo cui accertamento e liquidazione del credito per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute gravanti sul lavoratore. Il Collegio cita Cons. Stato, Sez. III, n. 6838 del 2023 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3629 del 2016, oltre a pronunce di primo grado conformi.
Quanto alla natura dell’indennità in argomento, prevale la lettura mista: risarcitoria sotto il profilo della prescrizione decennale, retributiva ai fini del trattamento di fine rapporto, degli accessori e dell’assoggettamento a contribuzione. Da qui la conseguenza che le ritenute operate per la quota a carico della ricorrente integrano ottemperanza inesatta del giudicato.
Il Collegio accerta inoltre che il Ministero non ha versato né l’importo di euro 393,80 per incidenza del trattamento di fine rapporto, né gli interessi legali, né la maggiore somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi. Sussistono i presupposti di rito: la sentenza è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dal D. Lgs. n. 149/2022, e notificata il 26.09.2025; alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
Il ricorso è pertanto accolto: ordine di integrale esecuzione entro sessanta giorni, nomina sin d’ora del commissario ad acta con ampia facoltà di delega, penalità di mora commisurata agli interessi legali dal giorno della notificazione della sentenza a quello dell’adempimento, spese liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, rilevata la serialità del contenzioso e le plurime condanne rimaste inottemperate.
Nota della Redazione
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