Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta per la reiterazione (TAR Piemonte n. 1977 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato civile formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, una volta accertati il carattere esecutivo del titolo ai sensi dell’art. 475 c.p.c., la sua notificazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza. Il commissario ad acta nominato in caso di perdurante inerzia non incontra il limite delle proprie ordinarie attribuzioni e può delegare l’incarico a qualsiasi dirigente o funzionario dell’amministrazione, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria, si cumula con gli interessi legali ed è liquidata nella misura degli interessi legali sul dovuto. La serialità dell’inadempimento giustifica la segnalazione alla Corte dei Conti.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per ferie maturate e non fruite e di un importo pari a 7 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, oltre interessi legali.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti, anche di rito, dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega. Il Collegio ha precisato che l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del delegato, potendo la delega essere conferita a qualsiasi dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, per evitare che il riparto interno di competenze costituisca ulteriore motivo di ritardo.
Quanto alle risorse, il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati o qualsiasi altro capitolo disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Collegio ha poi accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidandola nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto, in aggiunta agli interessi già disposti dal giudice civile, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio. Il dies a quo è fissato nella notificazione della sentenza e il dies ad quem nell’adempimento o nel giorno di efficacia della nomina del commissario. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Rilevata la serialità dell’inadempimento, il Tribunale ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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