Obbligo a contrarre escluso per inottemperanza alle condizioni regolamentari di assegnazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 22467 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione di lotti da parte di un Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, l’inottemperanza dell’assegnatario alle condizioni previste dal regolamento per l’assegnazione definitiva, quali la presentazione di una polizza fideiussoria e la consegna di assegni a titolo di penale e di acconto, impedisce il perfezionamento del procedimento amministrativo e la nascita di un obbligo a contrarre in capo all’ente. Lo scambio epistolare tra le parti è riconducibile alla fase procedimentale preliminare al provvedimento di assegnazione e non integra un contratto preliminare ai sensi dell’art. 2932 c.c. Il sindacato di legittimità non può estendersi alla valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice del merito.
Il Fatto
Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Gela conveniva in giudizio il Consorzio Autotrasportatori del Golfo, chiedendo l’accertamento della propria proprietà esclusiva su un lotto di terreno e la condanna del convenuto al rilascio. Il Consorzio Autotrasportatori sosteneva di aver diritto alla stipula della compravendita, deducendo che lo scambio di corrispondenza con l’ente aveva integrato un contratto preliminare e chiedendo, quindi, una sentenza ex art. 2932 c.c. Il Tribunale di Gela accoglieva integralmente la domanda del Consorzio ASI, escludendo l’esistenza di un obbligo a contrarre e dichiarando la nullità della scrittura privata con cui il Consorzio Autotrasportatori aveva acquistato i diritti dal precedente assegnatario, in quanto elusiva delle procedure di evidenza pubblica. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la decisione, riducendo le spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente la questione dell’omessa notifica del ricorso al terzo chiamato, litisconsorte processuale, rilevando che, in presenza di un’evidente infondatezza del ricorso, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, poiché tale attività sarebbe ininfluente sull’esito del giudizio.
Nel merito, la Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla presunta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e sulla mancata considerazione che l’assegnazione del lotto si sarebbe perfezionata. I giudici di legittimità ribadiscono che la valutazione delle risultanze istruttorie è di esclusiva competenza del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Nella specie, il ricorrente mira a una rivalutazione del materiale probatorio, che non è consentita in Cassazione.
La Corte conferma che lo scambio epistolare tra le parti non ha determinato l’insorgenza di un obbligo a contrarre in capo al Consorzio ASI, poiché l’assegnazione definitiva del lotto era subordinata all’ottemperanza alle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento di gara, quali la presentazione della polizza fideiussoria e la consegna di due assegni. Il ricorrente non aveva fornito prova dell’adempimento di tali condizioni, che rappresentavano precondizioni vincolanti per la stipula dell’atto di cessione. La mancata assegnazione era, pertanto, imputabile esclusivamente all’inerzia dell’odierno ricorrente, il quale non poteva vantare alcun diritto alla conclusione del contratto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.